Con l’Ordinanza 29343 del 06 Novembre 2025, la Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale in materia disciplinare: quando la condotta contestata al lavoratore rientra tra quelle che il CCNL punisce con una sanzione conservativa, il licenziamento è illegittimo. Il giudice, in queste circostanze, non può ritenere valido il recesso.
Il caso esaminato
Un lavoratore aveva impugnato il licenziamento ricevuto per violazione della prassi aziendale relativa alla registrazione dei controlli delle temperature dei prodotti cotti alla griglia.
La Corte d’Appello aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo che la condotta non integrasse la negligenza prevista dal CCNL come infrazione disciplinare punita con sanzione conservativa. Per questo aveva rigettato la richiesta di reintegra, riconoscendo solo l’indennità prevista dall’art. 18, comma 5, dello Statuto dei Lavoratori.
La decisione della Cassazione con l’Ordinanza 29343 del 06 Novembre 2025
La Suprema Corte ha ribaltato la decisione, affermando che:
- se il contratto collettivo qualifica un determinato comportamento come infrazione sanzionabile con misura conservativa, il giudice non può considerarlo motivo legittimo di licenziamento;
- la valutazione compiuta dall’autonomia collettiva sulla minore gravità dell’illecito deve essere rispettata;
- il giudice può discostarsi da tale previsione solo se accerta che le parti contrattuali non intendessero escludere, per i casi più gravi, la possibilità della sanzione espulsiva.
Nel caso specifico, la condotta addebitata al lavoratore risultava espressamente riconducibile a una delle ipotesi disciplinari punite dal CCNL con sanzione conservativa. Per la Cassazione, dunque, il licenziamento non poteva essere considerato legittimo.
Esito della decisione
La Corte ha accolto il ricorso del lavoratore, riconoscendo la prevalenza delle previsioni contrattuali collettive e ribadendo il limite invalicabile posto alla discrezionalità datoriale quando il CCNL qualifica un comportamento come punibile con sanzione conservativa.