Doppio licenziamento disciplinare contestuale: senza impugnazione di entrambi manca l’interesse ad agire – Sentenza n. 500 del 13\10\2025 image Secondo licenziamento in pendenza di giudizio sul primo: quando è legittimo – Sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024

Intelligenza Artificiale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo

Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato un tema sempre più attuale: il rapporto tra intelligenza artificiale, riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

Il caso esaminato

Il giudizio riguardava una graphic designer licenziata nell’ambito di una profonda riorganizzazione aziendale, avviata a fronte di una grave e documentata crisi economico-finanziaria. La lavoratrice contestava la legittimità del recesso, sostenendo l’assenza di reali esigenze organizzative e la violazione dell’obbligo di repêchage.

La decisione del Tribunale

Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, accertando:

  • la concretezza e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale;
  • la reale soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla ricorrente;
  • l’esistenza di un nesso causale diretto tra riorganizzazione e licenziamento;
  • il corretto assolvimento dell’obbligo di repêchage, in quanto l’organico risultava drasticamente ridotto e le mansioni residue richiedevano competenze tecniche non compatibili con il profilo della lavoratrice.
Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale

Nel valutare il contesto organizzativo, il giudice ha rilevato che:

  • alcune attività grafiche erano state progressivamente redistribuite ad altre figure aziendali;
  • parte delle stesse veniva svolta anche tramite strumenti di intelligenza artificiale, ritenuti idonei a garantire maggiore rapidità, qualità e riduzione dei costi.

Tuttavia, l’elemento tecnologico non è stato considerato la causa autonoma del licenziamento, ma un dato fattuale coerente con la più ampia scelta organizzativa dell’impresa.

Il principio affermato

La sentenza chiarisce che l’utilizzo dell’IA:

  • non altera i presupposti giuridici del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
  • non esonera il datore di lavoro dal dimostrare crisi, riorganizzazione, nesso causale e repêchage;
  • si inserisce all’interno dei criteri tradizionali previsti dall’art. 3 della L. n. 604/1966.
Implicazioni operative

La decisione conferma che:

  • la sostituzione tecnologica, anche mediante IA, può legittimamente rientrare nelle scelte organizzative d’impresa;
  • resta centrale la prova dell’effettività della riorganizzazione e della corretta gestione delle risorse umane;
  • l’IA, da sola, non giustifica il licenziamento, ma può rafforzarne la coerenza economico-organizzativa se inserita in un progetto strutturato.

Un orientamento che segna un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela del lavoratore, senza deroghe ai principi consolidati del diritto del lavoro.

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