Con la sentenza n. 9135 del 19 novembre 2025, il Tribunale di Roma ha affrontato un tema sempre più attuale: il rapporto tra intelligenza artificiale, riorganizzazione aziendale e licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Il caso esaminato
Il giudizio riguardava una graphic designer licenziata nell’ambito di una profonda riorganizzazione aziendale, avviata a fronte di una grave e documentata crisi economico-finanziaria. La lavoratrice contestava la legittimità del recesso, sostenendo l’assenza di reali esigenze organizzative e la violazione dell’obbligo di repêchage.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha ritenuto legittimo il licenziamento, accertando:
- la concretezza e non pretestuosità della riorganizzazione aziendale;
- la reale soppressione della posizione lavorativa ricoperta dalla ricorrente;
- l’esistenza di un nesso causale diretto tra riorganizzazione e licenziamento;
- il corretto assolvimento dell’obbligo di repêchage, in quanto l’organico risultava drasticamente ridotto e le mansioni residue richiedevano competenze tecniche non compatibili con il profilo della lavoratrice.
Il ruolo dell’Intelligenza Artificiale
Nel valutare il contesto organizzativo, il giudice ha rilevato che:
- alcune attività grafiche erano state progressivamente redistribuite ad altre figure aziendali;
- parte delle stesse veniva svolta anche tramite strumenti di intelligenza artificiale, ritenuti idonei a garantire maggiore rapidità, qualità e riduzione dei costi.
Tuttavia, l’elemento tecnologico non è stato considerato la causa autonoma del licenziamento, ma un dato fattuale coerente con la più ampia scelta organizzativa dell’impresa.
Il principio affermato
La sentenza chiarisce che l’utilizzo dell’IA:
- non altera i presupposti giuridici del licenziamento per giustificato motivo oggettivo;
- non esonera il datore di lavoro dal dimostrare crisi, riorganizzazione, nesso causale e repêchage;
- si inserisce all’interno dei criteri tradizionali previsti dall’art. 3 della L. n. 604/1966.
Implicazioni operative
La decisione conferma che:
- la sostituzione tecnologica, anche mediante IA, può legittimamente rientrare nelle scelte organizzative d’impresa;
- resta centrale la prova dell’effettività della riorganizzazione e della corretta gestione delle risorse umane;
- l’IA, da sola, non giustifica il licenziamento, ma può rafforzarne la coerenza economico-organizzativa se inserita in un progetto strutturato.
Un orientamento che segna un punto di equilibrio tra innovazione tecnologica e tutela del lavoratore, senza deroghe ai principi consolidati del diritto del lavoro.