Con la sentenza n. 1909 del 19 gennaio 2026, la Corte di Cassazione penale, Sezione IV, è tornata a pronunciarsi sul tema della responsabilità penale in materia di infortuni sul lavoro, soffermandosi in particolare sul rapporto tra l’imprudenza del lavoratore e la configurabilità della responsabilità in capo ai soggetti garanti della sicurezza.
La vicenda
La vicenda trae origine da un grave infortunio verificatosi il 16 ottobre 2019 all’interno di uno stabilimento produttivo. Una lavoratrice, nel tentativo di rimuovere un accumulo di materiale che aveva bloccato un nastro trasportatore, interveniva autonomamente sul macchinario. Durante l’operazione, il nastro ripartiva improvvisamente, trascinando le mani della lavoratrice nei rulli, che risultavano privi del carter di protezione. Le conseguenze lesive erano di particolare gravità.
In primo grado, il Tribunale di Bologna aveva assolto il preposto, ritenendo che il comportamento della lavoratrice fosse del tutto eccentrico rispetto alle mansioni svolte e, pertanto, qualificabile come condotta abnorme. Secondo il giudice di merito, l’intervento sul macchinario avrebbe dovuto essere demandato esclusivamente al personale addetto alla manutenzione e la scelta della lavoratrice di agire autonomamente avrebbe interrotto il nesso causale tra le eventuali omissioni contestate e l’evento lesivo.
La Corte di Cassazione ha censurato questa ricostruzione, richiamando i principi consolidati in tema di responsabilità per infortuni sul lavoro. In particolare, ha ribadito che la nozione di “condotta abnorme” non coincide con qualsiasi comportamento imprudente o negligente del lavoratore. Essa ricorre solo quando il lavoratore ponga in essere una condotta che introduca un rischio del tutto eccentrico, imprevedibile e radicalmente estraneo all’area di rischio che il datore di lavoro o il soggetto garante è tenuto a governare.
La Suprema Corte
La Suprema Corte ha sottolineato come la funzione della normativa antinfortunistica sia proprio quella di prevenire gli eventi lesivi anche in presenza di comportamenti non corretti o imprudenti del lavoratore, purché tali comportamenti si collochino nell’ambito dell’attività lavorativa e delle dinamiche organizzative dell’impresa. La responsabilità del garante viene meno solo quando il lavoratore si esponga volontariamente a un rischio del tutto avulso dalle mansioni affidategli e dalle procedure aziendali, dando luogo a una situazione imprevedibile e non governabile.
Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto che l’intervento della lavoratrice sul nastro trasportatore, sebbene imprudente, non potesse considerarsi estraneo all’attività lavorativa né alla sfera di rischio tipica dell’organizzazione aziendale. La presenza di un macchinario privo delle necessarie protezioni e l’assenza di misure idonee a impedire interventi pericolosi da parte degli operatori rientrano, infatti, nell’area di rischio che il datore di lavoro e i soggetti preposti alla sicurezza sono chiamati a prevenire e gestire.
Conclusioni della Cassazione
Sulla base di tali considerazioni, la Cassazione ha escluso che la condotta della lavoratrice potesse essere qualificata come abnorme in senso tecnico. La Corte ha inoltre ritenuto non corretta l’automatica esclusione della responsabilità del preposto fondata su tale presupposto.
Per questo motivo la sentenza è stata annullata con rinvio al Tribunale di Bologna. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la vicenda e valutare complessivamente i profili di colpa, sia sotto il profilo oggettivo sia sotto quello soggettivo.
Il Tribunale dovrà inoltre tenere conto del ruolo concretamente ricoperto dall’imputato e del contesto organizzativo in cui si è verificato l’infortunio.
La decisione si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale rigoroso che limita in modo significativo l’operatività della categoria della condotta abnorme. La Corte conferma quindi un principio consolidato. L’imprudenza del lavoratore, di per sé, non è sufficiente a escludere la responsabilità dei soggetti tenuti a garantire la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.