Con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale in materia di contrattazione collettiva: il datore di lavoro non può chiedere il recesso anticipato dal CCNL in vigore quando questo prevede una durata definita, se non raggiungendo un accordo con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie.
Il caso esaminato
Un’organizzazione sindacale ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, contestando la condotta di un’azienda che aveva disapplicato il CCNL in scadenza, sostituendolo con un altro contratto collettivo prima del termine naturale.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, rilevando che l’accordo di armonizzazione firmato dalla società con solo alcune sigle sindacali non era sufficiente per legittimare il cambio anticipato del contratto collettivo.
La decisione della Cassazione
La Cassazione ha confermato integralmente la sentenza di secondo grado. Secondo i giudici:
- la facoltà di disdetta o modifica del CCNL spetta esclusivamente alle parti stipulanti, cioè alle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie;
- il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della scadenza quando questo contiene un termine di validità;
- un comportamento diverso è ammesso solo nel caso di CCNL privi di una scadenza espressa.
La Suprema Corte precisa inoltre che non è sufficiente raccogliere la mera accettazione dei lavoratori tramite comunicazioni interne che annunciano il cambio del contratto collettivo: ciò non può sostituire un accordo formale con tutte le sigle firmatarie.
Esito del giudizio
In base a queste motivazioni, la Corte ha rigettato il ricorso della società e ha confermato il carattere antisindacale della condotta, stabilendo un principio di forte tutela della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali.