image Ricongiunzione dei contributi: apertura anche alla Gestione Separata image Ordinanza n. 29343 del 06/11/2025: il licenziamento è illegittimo se il CCNL prevede una sanzione conservativa

Ordinanza n. 29737/2025: divieto di recesso anticipato dal CCNL senza accordo con tutte le sigle firmatarie

Con l’ordinanza n. 29737 dell’11 novembre 2025, la Corte di Cassazione chiarisce un principio fondamentale in materia di contrattazione collettiva: il datore di lavoro non può chiedere il recesso anticipato dal CCNL in vigore quando questo prevede una durata definita, se non raggiungendo un accordo con tutte le organizzazioni sindacali firmatarie.

Il caso esaminato

Un’organizzazione sindacale ha presentato ricorso ai sensi dell’articolo 28 dello Statuto dei Lavoratori, contestando la condotta di un’azienda che aveva disapplicato il CCNL in scadenza, sostituendolo con un altro contratto collettivo prima del termine naturale.
La Corte d’Appello aveva accolto il ricorso, rilevando che l’accordo di armonizzazione firmato dalla società con solo alcune sigle sindacali non era sufficiente per legittimare il cambio anticipato del contratto collettivo.

La decisione della Cassazione

La Cassazione ha confermato integralmente la sentenza di secondo grado. Secondo i giudici:

  • la facoltà di disdetta o modifica del CCNL spetta esclusivamente alle parti stipulanti, cioè alle organizzazioni sindacali e datoriali firmatarie;
  • il datore di lavoro non può recedere unilateralmente dal contratto collettivo prima della scadenza quando questo contiene un termine di validità;
  • un comportamento diverso è ammesso solo nel caso di CCNL privi di una scadenza espressa.

La Suprema Corte precisa inoltre che non è sufficiente raccogliere la mera accettazione dei lavoratori tramite comunicazioni interne che annunciano il cambio del contratto collettivo: ciò non può sostituire un accordo formale con tutte le sigle firmatarie.

Esito del giudizio

In base a queste motivazioni, la Corte ha rigettato il ricorso della società e ha confermato il carattere antisindacale della condotta, stabilendo un principio di forte tutela della contrattazione collettiva e del ruolo delle parti sociali.

Leggi anche
  • Tutto
  • By Author
  • Per categoria
  • Per tag
Chi Siamo

Risolviamo sfide complesse alla intersezione di obiettivi e risultati, perché crediamo nel valore delle persone e riteniamo che il successo dell'azienda si realizzi attraverso l'arricchimento e l'empowerment dei suoi collaboratori

Sedi

Sede Legale: Via G.B. Tiepolo, 21
00196 - ROMA (RM)
Sede Centrale: Via Roma, 118
64011 - Alba Adriatica (TE)

Informazioni Legali

P.I./C.C.I.A.A. 15931051005
R.E.A. RM - 1624113
Cap.Soc. i.v. € 188.970,00 (i.v.)
Tel. (+39) 0861.1777043
Email: moirecentrostudiassociati@pec.it

Moire nel Mondo