Con la sentenza n. 32359 dell’11 dicembre 2025, la Corte di Cassazione – Sezione Lavoro è intervenuta sul tema del trasferimento e del demansionamento, soffermandosi in particolare sulle conseguenze risarcitorie e sui criteri di liquidazione del danno non patrimoniale. La decisione chiarisce, al contempo, i presupposti necessari per la configurabilità del mobbing e dello straining, ribadendo un orientamento restrittivo in materia.
La vicenda
La vicenda trae origine dal caso di un lavoratore inquadrato nel quarto livello del CCNL di riferimento, che aveva ricoperto l’incarico di responsabile di un centro estero. A seguito di un trasferimento, il dipendente era stato adibito a mansioni ritenute non coerenti con la professionalità maturata. I giudici di merito hanno distinto due diverse fasi del rapporto: in un primo periodo hanno escluso la sussistenza del demansionamento, mentre in una fase successiva hanno riconosciuto la dequalificazione, poiché il lavoratore era stato assegnato alle mansioni di sportellista-cassiere, considerate inferiori rispetto alla qualifica posseduta.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello hanno tuttavia escluso che le condotte poste in essere dal datore di lavoro fossero idonee a integrare una fattispecie di mobbing o di straining. Secondo i giudici, infatti, il trasferimento e il demansionamento, se valutati isolatamente, non sono sufficienti a fondare tali figure, in mancanza di una condotta caratterizzata da sistematicità e finalità persecutoria.
Il profilo risarcitorio
Il nodo centrale affrontato dalla Cassazione riguarda il profilo risarcitorio. La Corte d’Appello aveva riconosciuto il danno biologico da demansionamento, accertato tramite consulenza tecnica d’ufficio, ma aveva proceduto a una liquidazione unitaria del danno alla professionalità, ricomprendendo indistintamente sia la componente patrimoniale sia quella morale. Tale impostazione è stata censurata dalla Suprema Corte.
La Cassazione ha ribadito che il danno morale costituisce una sofferenza interiore autonoma e distinta rispetto al danno biologico e al danno dinamico-relazionale. Qualora risulti accertato in fatto, esso deve essere oggetto di una valutazione e di una liquidazione separata. Analoga autonomia è riconosciuta al danno esistenziale o relazionale, che nel caso di specie era stato desunto dalla compromissione della reputazione professionale del lavoratore all’interno dell’ambiente di lavoro.
Una volta accertate le diverse componenti del pregiudizio non patrimoniale, il giudice di merito non può procedere a una liquidazione indistinta. Deve invece rispettare il principio della integrale e analitica riparazione del danno.
A sostegno di questa impostazione, la Corte richiama i criteri tabellari utilizzati per la liquidazione del danno alla persona. Tali criteri distinguono le singole voci del danno non patrimoniale. Questa distinzione consente di evitare sia sovrapposizioni tra le diverse componenti del danno sia indebite compressioni del risarcimento.
La Corte ha invece dichiarato inammissibile la censura relativa al concorso colposo del lavoratore, ai sensi dell’articolo 1227 del codice civile. La doglianza era infatti diretta a sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio. Si tratta di un’attività che spetta esclusivamente al giudice di merito.
La sentenza
La sentenza è stata quindi cassata con rinvio limitatamente alla mancata autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale. Per il resto, resta fermo l’impianto complessivo della decisione.
La Corte conferma che il risarcimento per demansionamento può essere riconosciuto anche in assenza di mobbing. È tuttavia necessario che vengano accertati i singoli pregiudizi subiti dal lavoratore. Tali pregiudizi devono inoltre essere valutati e liquidati in modo distinto e analitico.