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Fotoreporter e lavoro subordinato: la Cassazione chiarisce i criteri

Cass. civ., Sez. Lavoro, Ord. 2 agosto 2026, n. 24391

La qualificazione di un rapporto di lavoro non dipende dal nome attribuito dalle parti al contratto, ma dalle modalità concrete con cui l’attività viene svolta. È questo uno dei principi ribaditi dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 24391/2026, relativa al rapporto tra un fotoreporter e l’ANSA.

Il caso

Il lavoratore aveva collaborato con ANSA dal 1° giugno 2006 al 30 aprile 2018, attraverso una successione di contratti di collaborazione professionale.

Secondo il lavoratore, tuttavia, il rapporto aveva assunto nella realtà caratteristiche proprie del lavoro subordinato: era stabilmente inserito nell’organizzazione dell’agenzia, riceveva indicazioni dalla redazione sugli eventi da seguire e garantiva con continuità la copertura fotografica nella propria area di riferimento.

La Corte d’Appello di Roma aveva riconosciuto l’esistenza di un unico rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo indeterminato, attribuendo però al lavoratore la qualifica di corrispondente, anziché quella superiore di redattore.

Quando il fotoreporter è un lavoratore subordinato?

La Cassazione ha confermato la decisione, sottolineando che nel lavoro giornalistico la subordinazione presenta caratteristiche particolari, anche in considerazione dell’autonomia tecnica e creativa che caratterizza l’attività.

Per individuare la natura subordinata del rapporto assume quindi particolare rilievo lo stabile e continuativo inserimento del professionista nell’organizzazione dell’impresa.

Nel caso del fotoreporter, sono risultati significativi elementi quali:

  • la continuità della prestazione;
  • il rapporto quotidiano con la redazione;
  • le indicazioni ricevute sugli eventi da fotografare;
  • la copertura pressoché esclusiva di determinati settori informativi;
  • l’invio sistematico del materiale prodotto alla redazione.

Questi elementi, considerati nel loro complesso, hanno consentito di riconoscere la natura subordinata del rapporto, nonostante la forma contrattuale utilizzata.

Corrispondente, non redattore

La Cassazione ha però confermato anche la diversa qualificazione professionale individuata dalla Corte d’Appello.

Il lavoratore, infatti, pur essendo stabilmente inserito nell’organizzazione aziendale, non partecipava alla programmazione necessaria alla formazione del prodotto giornalistico finale e svolgeva la propria attività prevalentemente a livello locale.

Per questo motivo è stata ritenuta corretta la qualifica di corrispondente e non quella di redattore.

Le conseguenze della decisione

La pronuncia ha confermato l’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato giornalistico a tempo indeterminato per il periodo considerato.

ANSA è stata inoltre condannata agli accantonamenti del TFR sulle somme corrisposte e al risarcimento del danno derivante dalle irregolarità contributive, da quantificare in un separato giudizio.

Il principio da ricordare

La decisione ribadisce un principio di particolare interesse nel diritto del lavoro: la qualificazione formale del contratto non è decisiva quando le modalità concrete di svolgimento della prestazione evidenziano caratteristiche proprie della subordinazione.

Nel settore giornalistico, anche l’attività di un fotoreporter può quindi essere ricondotta al lavoro subordinato quando il professionista è inserito in modo stabile e continuativo nell’organizzazione della testata e mantiene un rapporto strutturato con la redazione, pur conservando l’autonomia tecnica propria della professione.

Fonte: Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 2 agosto 2026, n. 24391.

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