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Infortunio sul lavoro causato da un collega: quando il datore non è responsabile

Un infortunio avvenuto sul luogo di lavoro non comporta automaticamente la responsabilità del datore di lavoro. Lo ha ribadito la Corte di Cassazione con l’Ordinanza n. 19859 del 15 giugno 2026, precisando che un comportamento imprevedibile e personale di un lavoratore può interrompere il nesso causale tra attività lavorativa e danno.

Il caso

La vicenda riguarda un dipendente rimasto ferito durante la pausa pranzo negli studi RAI. Mentre alcuni lavoratori trascorrevano il momento di pausa, un gioco tra colleghi è degenerato: dopo essere stato colpito accidentalmente da un pallone, uno dei presenti ha reagito lanciando una bottiglia di vetro, colpendo alla testa un altro lavoratore estraneo alla lite.

L’infortunato ha riportato lesioni permanenti e ha chiesto il risarcimento dei danni anche alle società datrici di lavoro, sostenendo che l’incidente fosse avvenuto in azienda e durante l’orario di lavoro.

La decisione della Cassazione

Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano escluso la responsabilità delle aziende, decisione confermata dalla Cassazione.

Secondo i giudici, il lancio della bottiglia è stato un gesto del tutto autonomo, imprevedibile e privo di qualsiasi collegamento con le mansioni lavorative. Per questo motivo è venuto meno il rapporto causale necessario per attribuire la responsabilità al datore di lavoro.

Il principio del “rischio elettivo”

La Corte ha richiamato il principio del rischio elettivo, secondo cui il datore di lavoro non risponde degli eventi provocati da comportamenti personali, volontari e imprevedibili dei lavoratori, estranei allo svolgimento dell’attività lavorativa.

Non è quindi sufficiente che l’infortunio avvenga nei locali aziendali o durante l’orario di lavoro: è necessario che il danno sia riconducibile a un rischio tipico dell’attività lavorativa o all’organizzazione aziendale.

Nessuna responsabilità automatica del datore

La Cassazione ha inoltre escluso l’applicazione dell’articolo 2049 del Codice Civile, evidenziando che la responsabilità del datore per il fatto del dipendente richiede un collegamento funzionale tra il comportamento illecito e le mansioni svolte.

Nel caso esaminato, il gesto del lavoratore non aveva alcun legame con l’attività lavorativa né era stato favorito dalle funzioni esercitate, ma costituiva una reazione personale e imprevedibile.

Cosa insegna questa sentenza

L’Ordinanza n. 19859/2026 conferma un principio fondamentale in materia di sicurezza sul lavoro: il datore di lavoro è tenuto a prevenire i rischi connessi all’attività lavorativa, ma non può essere chiamato a rispondere di comportamenti del tutto estranei, imprevedibili e personali dei dipendenti.

La decisione ribadisce che la responsabilità datoriale non nasce automaticamente dal semplice verificarsi di un infortunio sul luogo di lavoro, ma richiede sempre l’esistenza di un concreto collegamento tra il rischio lavorativo e il danno subito dal lavoratore.

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