Con la Sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024, la Corte di Cassazione ha chiarito un principio rilevante in materia di pluralità di recessi datoriali:
è legittima l’intimazione di un secondo licenziamento anche se non è ancora intervenuta una sentenza definitiva sul primo, a condizione che il nuovo recesso sia fondato su una causa o un motivo diverso.
Autonomia dei due licenziamenti (Sentenza n. 2274 del 23 gennaio 2024)
Secondo la Suprema Corte, i due licenziamenti:
- sono autonomi e distinti sul piano del diritto sostanziale;
- sono entrambi astrattamente idonei a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro;
- non si escludono reciprocamente al momento della loro intimazione.
Il datore di lavoro, quindi, non è precluso dall’esercitare nuovamente il potere di recesso solo perché è pendente un giudizio su un precedente licenziamento.
Effetti sospensivamente condizionati
Il punto centrale riguarda però gli effetti del secondo licenziamento. La Cassazione precisa che:
- il secondo licenziamento produce effetti solo se il primo viene dichiarato invalido o inefficace;
- se invece il giudizio sul primo licenziamento si conclude con il rigetto dell’impugnazione del lavoratore, il secondo recesso resta definitivamente inefficace.
Il rapporto tra i due licenziamenti, dunque, non è immediato, ma si definisce solo con il formarsi del giudicato sul primo.
Il ruolo del giudice
In assenza di una pronuncia definitiva sul primo licenziamento:
- non è possibile dichiarare inefficace il secondo licenziamento sulla base di una decisione ancora provvisoria;
- il giudice chiamato a pronunciarsi sul secondo recesso deve limitarsi a valutarne la legittimità intrinseca (motivo, procedura, proporzionalità);
- il rapporto di dipendenza tra i due recessi potrà essere accertato solo all’esito definitivo del giudizio sul primo licenziamento.
Il principio di diritto
La sentenza ribadisce che:
- la pendenza di un giudizio sul primo licenziamento non paralizza il potere di recesso del datore di lavoro;
- la tutela del lavoratore è garantita dal meccanismo di inefficacia condizionata del secondo licenziamento;
- il sistema evita sia duplicazioni sanzionatorie sia vuoti di tutela, preservando l’equilibrio tra potere organizzativo dell’impresa e diritti del lavoratore.
Un orientamento che consolida la distinzione tra piano della legittimità e piano degli effetti, offrendo una chiave di lettura chiara per la gestione dei contenziosi complessi in materia di licenziamento.