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Tempo di spostamento e orario di lavoro: i limiti fissati dalla Cassazione – Cass. 31 maggio 2024, n. 15332

Con la sentenza n. 15332 del 31 maggio 2024, la Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema della qualificazione del tempo di viaggio come orario di lavoro, ribadendo principi ormai consolidati ma spesso oggetto di contenzioso.

La regola generale

In via ordinaria, il tempo impiegato dal lavoratore per raggiungere la sede di lavoro o il primo luogo di intervento, così come quello necessario per rientrare al domicilio al termine della giornata, non rientra nell’orario di lavoro.

Tale tempo resta escluso dalla retribuzione e dal computo dell’orario salvo che ricorrano specifiche condizioni idonee a trasformarlo in tempo lavorativo.

Quando il tempo di viaggio diventa orario di lavoro

Secondo la Cassazione, il tempo di spostamento può essere qualificato come orario di lavoro solo quando:

  • costituisce strumento necessario per l’esecuzione della prestazione lavorativa;
  • il lavoratore non può disporne liberamente, perché assoggettato al potere organizzativo, direttivo o conformativo del datore di lavoro;
  • caratterizza intrinsecamente la qualità dell’attività svolta, in assenza di un luogo di lavoro fisso o abituale.

In tali ipotesi si realizza una compressione significativa della libertà di autodeterminazione temporale del lavoratore, elemento decisivo per la qualificazione giuridica del tempo come lavorativo.

Il richiamo alla normativa europea e nazionale

La Suprema Corte richiama:

  • la Direttiva 2003/88/CE;
  • il D.Lgs. n. 66/2003;
  • la giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea,

ribadendo che l’orario di lavoro presuppone la contestuale presenza di tre requisiti essenziali:

  1. presenza sul luogo di lavoro;
  2. disponibilità del lavoratore nei confronti del datore;
  3. svolgimento di attività o funzioni lavorative.

In assenza anche di uno solo di tali elementi, il tempo di spostamento resta estraneo alla nozione di orario di lavoro.

Il caso concreto: i macchinisti itineranti

Nel caso esaminato, la controversia riguardava macchinisti itineranti, assegnati a una base operativa composta da un numero predeterminato e preventivamente individuabile di impianti.

La Cassazione ha escluso che:

  • il tempo di spostamento dal domicilio al primo impianto,
  • e quello dall’ultimo impianto al domicilio,

fossero qualificabili come orario di lavoro, in quanto:

  • durante tali spostamenti non vi era alcuna ingerenza datoriale;
  • i lavoratori potevano disporre liberamente del proprio tempo, senza vincoli organizzativi o funzionali.
Il principio di diritto

La sentenza chiarisce che il tempo di viaggio assume rilevanza lavoristica solo in casi ben delimitati, ossia quando:

  • è parte integrante e necessaria della prestazione;
  • sostituisce il concetto stesso di luogo di lavoro;
  • oppure comporta una apprezzabile limitazione della libertà personale del lavoratore.

In mancanza di tali condizioni, lo spostamento casa-lavoro resta estraneo all’orario di lavoro, anche per le attività itineranti.

Un orientamento che rafforza la distinzione tra tempo di lavoro e tempo di vita, offrendo un criterio chiaro per la gestione dei rapporti di lavoro senza sede fissa e per la prevenzione del contenzioso.

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