Cass. civ., Sez. Lavoro, sent. 3 settembre 2026, n. 24981
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 24981/2026, chiarisce il rapporto tra NASpI, licenziamento illegittimo, reintegrazione e opzione per l’indennità sostitutiva, distinguendo gli effetti prodotti dalla sentenza di reintegrazione da quelli derivanti dalla successiva scelta del lavoratore.
Il caso
La vicenda riguarda due lavoratori licenziati nell’ambito di una procedura di licenziamento collettivo. Il licenziamento era stato dichiarato illegittimo dal Tribunale di Milano, che aveva disposto la reintegrazione e il pagamento dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei lavoratori.
I lavoratori avevano successivamente esercitato l’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
Nel frattempo, l’INPS aveva contestato la NASpI percepita nel periodo successivo al licenziamento, chiedendone la restituzione e sospendendo successivamente l’erogazione della prestazione.
La reintegrazione non fa venir meno automaticamente la NASpI
La Cassazione, richiamando i principi già affermati dalle Sezioni Unite nel 2025, ha chiarito che la semplice pronuncia giudiziale di reintegrazione non è sufficiente, da sola, a escludere retroattivamente il diritto alla NASpI.
Occorre infatti distinguere tra:
- il ripristino giuridico del rapporto di lavoro disposto dal giudice;
- il concreto ripristino del rapporto, anche sotto il profilo economico e retributivo.
La NASpI tutela il lavoratore che si trova in una situazione di disoccupazione involontaria. Di conseguenza, l’accertamento successivo dell’illegittimità del licenziamento non cancella automaticamente lo stato di disoccupazione che si era verificato nel periodo precedente.
Per stabilire se la NASpI debba essere restituita è quindi necessario verificare concretamente se il rapporto sia stato effettivamente ripristinato.
Cosa cambia con l’opzione per l’indennità sostitutiva
Diversa è la situazione successiva all’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva della reintegrazione.
La scelta del lavoratore costituisce infatti un diritto potestativo e determina la definitiva cessazione del rapporto di lavoro.
Di conseguenza, la disoccupazione successiva all’esercizio dell’opzione non può essere considerata involontaria, requisito indispensabile per accedere alla NASpI.
Non rilevano, a questo fine, le ragioni che hanno portato il lavoratore a preferire l’indennità alla reintegrazione: ciò che conta è che la cessazione del rapporto deriva dalla sua scelta.
La distinzione fondamentale
La pronuncia introduce quindi una distinzione importante:
Prima dell’opzione: la sentenza di reintegrazione non determina automaticamente la perdita della NASpI. Occorre verificare se il rapporto sia stato concretamente ripristinato.
Dopo l’opzione: la scelta dell’indennità sostitutiva determina la cessazione del rapporto per effetto della volontà del lavoratore. La successiva disoccupazione non presenta quindi il requisito dell’involontarietà necessario per la NASpI.
La Cassazione ha inoltre escluso la possibilità di estendere per analogia le specifiche ipotesi previste dalla legge in cui la NASpI può spettare anche a seguito di determinate forme di risoluzione consensuale.
La decisione della Cassazione
La Corte ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Torino, in diversa composizione, per un nuovo esame alla luce dei principi affermati.
In sintesi
La sentenza conferma la necessità di distinguere tra rapporto di lavoro e rapporto previdenziale.
La successiva dichiarazione di illegittimità del licenziamento e la conseguente reintegrazione non eliminano automaticamente, con effetto retroattivo, lo stato di disoccupazione che aveva dato origine alla NASpI.
Diversamente, l’esercizio dell’opzione per l’indennità sostitutiva determina la cessazione del rapporto per volontà del lavoratore e, da quel momento, esclude il requisito della disoccupazione involontaria necessario per la NASpI.