Con la sentenza n. 24479 del 5 agosto 2026, la Corte di Cassazione chiarisce le conseguenze economiche della riqualificazione di una collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co.) in rapporto di lavoro subordinato. In questi casi, il datore di lavoro non può limitarsi a corrispondere un’indennità risarcitoria forfettaria, ma può essere tenuto a pagare le differenze retributive maturate in base al corretto inquadramento del lavoratore.
La decisione risolve un contrasto giurisprudenziale relativo all’applicazione dell’articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010, distinguendo la riqualificazione di un rapporto autonomo dalla conversione di un contratto a termine.
Il caso: dalla collaborazione al lavoro subordinato
La controversia nasce dalla richiesta di un collaboratore che aveva lavorato prima con un contratto a progetto e successivamente con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa. Il lavoratore aveva chiesto al giudice di riconoscere la natura subordinata del rapporto e di ottenere le differenze retributive spettanti.
Il Tribunale di Roma aveva riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato e condannato la società al pagamento delle somme dovute. La Corte d’Appello aveva confermato la subordinazione, ma aveva limitato il risarcimento a un’indennità forfettaria pari a sei mensilità, escludendo il pagamento delle differenze retributive.
La questione è quindi arrivata in Cassazione, chiamata a stabilire quale disciplina applicare alle conseguenze economiche della riqualificazione.
La decisione della Cassazione: niente indennità sostitutiva delle differenze retributive
Con la sentenza n. 24479/2026, la Corte ha accolto il ricorso del lavoratore sul punto centrale della controversia.
Secondo i giudici, la riqualificazione di una collaborazione a progetto in rapporto subordinato, ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del D.Lgs. n. 276/2003, non costituisce una conversione di un contratto a tempo determinato ai fini dell’applicazione dell’indennità prevista dall’articolo 32, comma 5, della Legge n. 183/2010.
La distinzione è fondamentale:
Conversione del contratto a termine: riguarda un contratto già subordinato, nel quale viene meno la validità della clausola che stabilisce la durata.
Riqualificazione del rapporto: deriva dall’accertamento delle concrete modalità di svolgimento dell’attività, che possono dimostrare l’esistenza di un rapporto subordinato fin dall’origine.
Nel secondo caso, il rapporto viene qualificato sulla base delle modalità effettive di lavoro e dei criteri previsti dall’articolo 2094 del Codice civile.
Di conseguenza, non si applica automaticamente il limite risarcitorio forfettario previsto per le ipotesi di conversione del contratto a termine. Il lavoratore può ottenere il riconoscimento delle differenze retributive maturate in relazione al corretto inquadramento, secondo quanto accertato nel giudizio.
La Cassazione ha quindi cassato la sentenza impugnata sul punto e rinviato la causa alla Corte d’Appello di Roma, in diversa composizione, per un nuovo esame.
Come si riconosce un rapporto di lavoro subordinato?
La qualificazione del rapporto dipende dalle modalità concrete con cui viene svolta la prestazione, non soltanto dal nome attribuito al contratto.
Tra gli elementi che possono assumere rilievo figurano:
l’inserimento stabile del lavoratore nell’organizzazione aziendale;
la continuità della prestazione;
il coordinamento con l’organizzazione e le direttive del committente;
la presenza di vincoli e modalità operative riconducibili alla subordinazione.
La valutazione deve essere effettuata considerando complessivamente le circostanze del caso concreto.
Cosa cambia per le aziende e per i lavoratori
La pronuncia richiama l’attenzione delle imprese sulla corretta qualificazione dei rapporti di collaborazione. Se un rapporto formalmente autonomo viene riconosciuto come subordinato, le conseguenze economiche possono comprendere le differenze retributive dovute in base al trattamento spettante, anziché essere limitate a un’indennità forfettaria.
Per le aziende è quindi importante verificare che le modalità effettive di svolgimento delle collaborazioni siano coerenti con la natura autonoma del rapporto.
Per i lavoratori, invece, la decisione conferma la rilevanza dell’accertamento giudiziale della subordinazione ai fini del riconoscimento dei diritti economici connessi al corretto inquadramento.