La mancata emissione della fattura non elimina l’obbligo di pagare il canone di affitto d’azienda. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25368 del 15 settembre 2026, precisando che gli obblighi contrattuali e quelli fiscali devono essere considerati separatamente.
Canone d’affitto dovuto anche senza fattura
Secondo la Cassazione, il diritto a ricevere il canone deriva dal contratto e dalla possibilità di utilizzare l’azienda concessa in affitto. A fronte del godimento del bene, l’affittuario è tenuto a versare il corrispettivo pattuito, in linea con i principi dell’articolo 1571 del Codice civile.
La mancata fatturazione non fa quindi venir meno il debito, nemmeno quando il contratto prevede che il pagamento sia collegato all’emissione della fattura. Un adempimento fiscale, infatti, non può diventare una condizione da cui dipende l’esistenza dell’obbligazione contrattuale.
Obblighi IVA: cosa cambia
La decisione non esonera il concedente dall’obbligo di fatturazione. L’eventuale omissione può comportare conseguenze sul piano tributario, ma non cancella il diritto a riscuotere il canone.
Ai fini IVA, l’affitto d’azienda rientra generalmente tra le prestazioni di servizi. L’operazione si considera effettuata al momento del pagamento del corrispettivo oppure, per l’importo eventualmente fatturato in anticipo, al momento dell’emissione della fattura.
In sintesi: il canone di affitto d’azienda resta dovuto anche se la fattura non viene emessa. L’inadempimento fiscale va tenuto distinto dall’obbligo di pagamento previsto dal contratto.