Con l’ordinanza 23 marzo 2026, n. 6888 (udienza 28 gennaio 2026), la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, torna su due temi centrali del diritto del lavoro dirigenziale: il demansionamento e la quantificazione del danno in caso di licenziamento ingiustificato. La pronuncia si inserisce in un orientamento ormai consolidato, ma ribadisce con particolare chiarezza i requisiti probatori necessari per ottenere un risarcimento.
Il caso: il dirigente e il gruppo bancario
La vicenda riguarda un dirigente bancario, già dipendente di Banca Antonveneta, poi incorporata in Banca Monte dei Paschi di Siena.
Il lavoratore aveva agito in giudizio lamentando:
- un progressivo demansionamento
- un licenziamento ritenuto ingiustificato
In primo grado e in appello:
- il demansionamento era stato riconosciuto solo per un periodo limitato (agosto 2011 – novembre 2012)
- il licenziamento era stato giudicato illegittimo
- era stata riconosciuta un’indennità pari a 16 mensilità
Il dirigente ha quindi proposto ricorso in Cassazione contestando sia il mancato riconoscimento del danno per il periodo precedente sia la quantificazione dell’indennità.
Demansionamento: il punto centrale è la prova del danno
La Cassazione ribadisce un principio ormai stabile:
il demansionamento non comporta automaticamente un risarcimento del danno.
Non basta quindi dimostrare che il lavoratore sia stato assegnato a mansioni inferiori. È necessario provare:
- l’esistenza di un danno concreto
- il nesso causale tra condotta datoriale e pregiudizio subito
Il ruolo delle allegazioni e delle presunzioni
Nel caso esaminato, la Corte conferma la decisione dei giudici di merito che avevano escluso il risarcimento per il periodo precedente al 2011.
Il motivo è decisivo:
- le allegazioni del lavoratore erano generiche
- mancava una descrizione concreta del pregiudizio subito
- si faceva riferimento solo a un generico “impoverimento professionale”
La Cassazione chiarisce inoltre che:
- il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni
- ma le presunzioni devono poggiare su fatti specifici, concreti e circostanziati
In assenza di tali elementi, non è possibile desumere il danno in modo logico e coerente.
Licenziamento del dirigente: ampia discrezionalità del giudice
Il secondo profilo riguarda il licenziamento e la misura dell’indennità supplementare riconosciuta.
I giudici di merito avevano ritenuto il licenziamento ingiustificato perché basato su motivazioni generiche e avevano quantificato l’indennità in 16 mensilità, applicando i criteri del contratto collettivo dei dirigenti del settore credito.
La Cassazione conferma la decisione, ribadendo che:
- la determinazione dell’indennità rientra nella discrezionalità del giudice di merito
- il controllo in sede di legittimità è limitato ai soli casi di motivazione assente o illogica
Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta completa, coerente e correttamente articolata, quindi non sindacabile.
Il principio finale della Corte
Il ricorso viene rigettato con condanna alle spese.
Il messaggio della pronuncia è duplice:
- nel demansionamento non basta la violazione, serve la prova concreta del danno
- nella quantificazione dell’indennità dirigenziale il giudice ha un ampio margine di valutazione difficilmente sindacabile in Cassazione
Implicazioni pratiche
La decisione rafforza un orientamento ormai consolidato:
- chi agisce per demansionamento deve costruire fin da subito un impianto probatorio dettagliato
- non sono sufficienti formule generiche o deduzioni standard
- il danno deve essere ricostruito in modo concreto, anche tramite presunzioni ben fondate
Allo stesso tempo, per i dirigenti, la pronuncia conferma la difficoltà di ottenere una revisione in Cassazione della quantificazione dell’indennità, trattandosi di valutazioni ampiamente rimesse ai giudici di merito.