image Sicurezza nei cantieri, quando il committente può essere esonerato image Bando Preseed 3.0 per startup innovative: contributi a fondo perduto fino a 145.000 euro

Per licenziare un dirigente non serve sempre la giusta causa

La Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 26609 depositata il 2 ottobre 2025, ha ribadito un principio fondamentale secondo cui per licenziare un dirigente non serve sempre la giusta causa.
Nel caso dei dirigenti, il licenziamento non richiede necessariamente la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.
È sufficiente, invece, che il recesso sia sorretto da una “giustificatezza”, un criterio più flessibile fondato sul rapporto fiduciario tra azienda e dirigente.

Il caso

La vicenda riguardava un direttore generale licenziato per una serie di criticità gestionali e di controllo emerse nella preparazione di una gara d’appalto in Svezia.

Tra le principali contestazioni:

  • mancata traduzione di alcuni documenti;

  • sottostima dei costi del cantiere;

  • errata valutazione delle spese relative al personale;

Il dirigente sosteneva che tali errori fossero imputabili ai collaboratori.

La decisione dei giudici

La Corte d’Appello aveva però ritenuto che la responsabilità fosse comunque personale, evidenziando:

  • carenze nel coordinamento;

  • insufficiente attività di vigilanza.

La Corte di Cassazione ha confermato questa impostazione.

Il criterio della “giustificatezza”

La Cassazione chiarisce che, per valutare la legittimità del licenziamento di un dirigente:

  • non è necessario analizzare in modo puntuale ogni singolo episodio;

  • è sufficiente una valutazione complessiva della condotta.

L’obiettivo è verificare che il recesso:

  • non sia arbitrario;

  • sia coerente con il ruolo ricoperto.

Devono essere considerati:

  • le funzioni svolte;

  • il grado di autonomia decisionale;

  • l’impatto delle condotte sugli interessi aziendali.

Fiducia e ruolo dirigenziale

A differenza degli altri lavoratori, per i dirigenti il licenziamento non deve rappresentare necessariamente un’extrema ratio.

Può essere legittimo anche in presenza di comportamenti non particolarmente gravi, se comunque:

  • compromettono l’affidabilità del dirigente;

  • incrinano il rapporto fiduciario con il datore di lavoro.

 In definitiva

La pronuncia conferma che:

  • per i dirigenti vale un criterio più elastico rispetto agli altri lavoratori;

  • il fulcro della valutazione è il rapporto fiduciario;

  • anche carenze gestionali non gravissime possono giustificare il licenziamento.

Quando la fiducia viene meno, la permanenza del dirigente nel ruolo può diventare incompatibile con le responsabilità richieste.

Leggi anche
  • Tutto
  • By Author
  • Per categoria
  • Per tag
Chi Siamo

Risolviamo sfide complesse alla intersezione di obiettivi e risultati, perché crediamo nel valore delle persone e riteniamo che il successo dell'azienda si realizzi attraverso l'arricchimento e l'empowerment dei suoi collaboratori

Sedi

Sede Legale: Via G.B. Tiepolo, 21
00196 - ROMA (RM)
Sede Centrale: Via Roma, 118
64011 - Alba Adriatica (TE)

Informazioni Legali

P.I./C.C.I.A.A. 15931051005
R.E.A. RM - 1624113
Cap.Soc. i.v. € 188.970,00 (i.v.)
Tel. (+39) 0861.1777043
Email: moirecentrostudiassociati@pec.it

Moire nel Mondo