L’INPS, con il messaggio n. 3145/2026, ha chiarito le modalità per richiedere la variazione dell’inquadramento previdenziale e ottenere il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, nel rispetto dei requisiti previsti dalla Legge n. 443/1985.
A partire dal 23 ottobre 2026, le imprese interessate possono presentare all’INPS la richiesta di modifica dell’inquadramento, verificando il rispetto dei parametri stabiliti per il settore di appartenenza.
Imprese edili e non edili: come si determina il limite dimensionale
Per individuare il limite dimensionale applicabile alle imprese artigiane, l’INPS ha precisato che il settore delle costruzioni edili comprende non soltanto le aziende che realizzano edifici, ma anche quelle che svolgono lavori di completamento, rifinitura e alcune attività impiantistiche.
La distinzione tra impresa edile e non edile è rilevante perché incide sui parametri dimensionali da rispettare per ottenere la qualifica artigiana e sul conseguente inquadramento previdenziale.
Il criterio della prevalenza dell’attività
Un riferimento importante è rappresentato dall’interpello n. 4/2025 del Ministero del Lavoro, che ha fornito chiarimenti sulla classificazione delle imprese come edili o non edili, individuando nella prevalenza dell’attività esercitata il criterio distintivo.
Secondo l’INPS, tale indicazione ministeriale rileva anche per determinare il limite dimensionale applicabile all’impresa artigiana e, di conseguenza, per definire correttamente l’inquadramento previdenziale.
Le imprese interessate alla variazione dovranno quindi verificare l’attività effettivamente prevalente e i requisiti dimensionali previsti dalla normativa, prima di presentare la richiesta all’Istituto.