Con l’ordinanza n. 4371 del 26 febbraio 2026, la Corte di Cassazione ribadisce un principio centrale: il licenziamento disciplinare è legittimo solo se proporzionato alla gravità del comportamento del lavoratore.
Il caso
La vicenda riguarda un lavoratore licenziato nel 2022 per aver sincronizzato centinaia di file aziendali contenenti dati ritenuti strategici, tra cui:
configurazioni degli impianti
programmi di produzione
informazioni sul personale
contenuti formativi
L’azienda aveva evidenziato anche alcune circostanze anomale:
accesso effettuato alle prime ore del mattino
operazione eseguita durante un giorno di ferie
assenza di esigenze operative che giustificassero l’attività
Le decisioni dei giudici
In primo grado, il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare, disponendo sia la reintegrazione del lavoratore che il risarcimento del danno.
La Corte d’Appello ha invece modificato la decisione:
ha confermato che il fatto era avvenuto
ma ha escluso una gravità tale da giustificare il licenziamento
In particolare, non è stato dimostrato:
il reale intento di sottrarre dati
un danno concreto per l’azienda
Di conseguenza, il licenziamento è stato ritenuto sproporzionato.
Le conseguenze
Pur riconoscendo la rilevanza disciplinare del comportamento:
non è stata disposta la reintegrazione
il rapporto di lavoro è stato risolto
al lavoratore è stata riconosciuta un’indennità pari a 12,5 mensilità
Il ricorso in Cassazione
Entrambe le parti hanno impugnato la decisione:
il lavoratore chiedeva una tutela più forte
l’azienda sosteneva la legittimità del licenziamento
La decisione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto entrambi i ricorsi, confermando la sentenza di appello.
In particolare ha ribadito che:
la valutazione sulla proporzionalità spetta al giudice di merito
può essere contestata solo in presenza di errori gravi o illogici
Nel caso concreto, la motivazione è stata ritenuta sia coerente, che completa e giuridicamente corretta.