Una questione ricorrente nel mondo del lavoro riguarda i dipendenti assegnati temporaneamente a sedi diverse da quella di assunzione: hanno diritto a percepire l’indennità di trasferta anche quando lo spostamento non è motivato da esigenze produttive immediate, ma dalla necessità di tutelare la salute del lavoratore?
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 1907 del 28 gennaio 2026 (udienza 25/11/2025), ha recentemente chiarito questo punto, confermando che sì, l’indennità non si perde.
Il caso in esame
Tutto nasce dal ricorso di un dipendente di Trenitalia. Lavoratore temporaneamente inidoneo alle proprie mansioni originarie, era stato assegnato a sedi diverse dalla sua base per garantire attività compatibili con il suo stato di salute. Per un lungo periodo, il dipendente aveva percepito l’indennità di trasferta e, ottenuto un decreto ingiuntivo, richiedeva il pagamento di quanto dovuto.
La società si oppose, sostenendo che lo spostamento non fosse motivato da esigenze di servizio, ma solo dalla necessità di ricollocare il lavoratore secondo quanto previsto dalla legge n. 68/1999 e dall’art. 32 del CCNL mobilità attività ferroviarie. Secondo Trenitalia, quindi, le somme corrisposte a titolo di indennità dovevano essere restituite.
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello di Venezia avevano già respinto l’opposizione della società, riconoscendo il diritto del dipendente all’indennità di trasferta. La vicenda è così arrivata davanti alla Corte di Cassazione.
La pronuncia della Corte di Cassazione
La Cassazione ha confermato la decisione dei giudici di merito, rigettando il ricorso di Trenitalia. Due i punti principali evidenziati dai giudici:
L’assegnazione a mansioni compatibili con la capacità residua del lavoratore non esclude la trasferta.
Anche se il trasferimento ha lo scopo di tutelare la salute del dipendente, resta configurabile come spostamento temporaneo fuori sede.L’indennità è riconosciuta indipendentemente dalle motivazioni dello spostamento.
L’art. 77 del CCNL mobilità attività ferroviarie prevede infatti che il lavoratore riceva l’indennità ogni volta che viene temporaneamente inviato fuori dal Comune della propria sede di lavoro, senza distinguere tra motivazioni organizzative o sanitarie.
In sostanza, secondo la Corte, le cosiddette “esigenze di servizio” sono insite nella scelta organizzativa del datore di lavoro, che deve individuare una postazione lavorativa produttiva e idonea, anche quando la decisione nasce da necessità legate alla salute del dipendente.
Conclusione
Dipendenti assegnati a sedi diverse o la ricollocazione di un lavoratore temporaneamente inidoneo, non può essere considerata un atto neutro sul piano economico: il diritto all’indennità di trasferta resta pienamente valido, a prescindere dalla causa dello spostamento.