Con l’ordinanza n. 5046 del 6 marzo 2026, la Corte di Cassazione torna a chiarire un principio fondamentale nel diritto del lavoro: il livello di inquadramento del lavoratore delle cooperative sociali deve basarsi sulle mansioni effettivamente svolte e sul livello di professionalità richiesto, anche quando il contratto collettivo non prevede esplicitamente una figura specifica.
Il caso
La vicenda riguarda una lavoratrice, laureata in psicologia, impiegata in un ente di formazione professionale con il ruolo di formatrice e attività di sostegno agli studenti.
Nonostante le responsabilità e le competenze richieste, la dipendente era stata inquadrata nel livello D1 del contratto delle cooperative sociali. Ritenendo non adeguato tale inquadramento, ha richiesto:
il passaggio al livello D2
il riconoscimento delle differenze retributive
Le decisioni dei giudici
Sia il Tribunale di Bergamo che la Corte d’Appello di Brescia hanno dato ragione alla lavoratrice, evidenziando che:
il profilo professionale non era esplicitamente previsto dal contratto
l’elenco delle figure contrattuali ha valore esemplificativo, non vincolante
ciò che conta è il contenuto concreto delle mansioni
In base a questi elementi, l’attività svolta è stata ritenuta di livello più elevato, compatibile con l’inquadramento D2.
Il ricorso in Cassazione
I datori di lavoro hanno impugnato la decisione sostenendo che:
i livelli contrattuali dovrebbero essere omogenei
non sarebbe corretto distinguere in base alla maggiore professionalità
La posizione della Cassazione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, confermando l’interpretazione dei giudici di merito.
Secondo la Suprema Corte:
i livelli contrattuali riflettono un diverso grado di competenze e complessità
i profili indicati nei contratti collettivi sono solo indicativi
l’inquadramento deve rispettare quanto previsto dall’art. 2103 c.c.
quindi deve essere coerente con le mansioni realmente svolte.
Il principio chiave
La sentenza ribadisce un concetto centrale: non conta solo il titolo formale della posizione ma soprattutto:
competenze richieste
autonomia
responsabilità
complessità delle attività
Quando il contratto non è perfettamente aderente alla realtà lavorativa, è necessario interpretarlo in modo sostanziale.
Questa pronuncia ha implicazioni rilevanti:
attenzione al livello di inquadramento corretto dei dipendenti delle cooperative sociali;
rischio di contenziosi e richieste di differenze retributive;
necessità di valutare concretamente le mansioni assegnate.