Con la Circolare n. 6 del 30 gennaio 2026, l’INPS ha definito i principali valori contributivi e assistenziali di riferimento per l’anno 2026, applicabili ai lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico. Le indicazioni fornite dall’Istituto incidono direttamente sul calcolo della contribuzione, sui limiti di imponibile e sui principali parametri utilizzati ai fini previdenziali.
Per quanto riguarda il minimale di retribuzione giornaliera, il trattamento minimo mensile del Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti è fissato in 611,85 euro. Da tale valore deriva un minimale giornaliero pari a 58,13 euro, calcolato applicando la percentuale del 9,5%. La contribuzione non può essere determinata su importi inferiori a questa soglia, salvo le eccezioni espressamente previste dalla normativa.
La circolare aggiorna anche i valori delle retribuzioni convenzionali. Il minimale giornaliero delle retribuzioni convenzionali è pari a 32,30 euro. Per i soci delle cooperative della piccola pesca, il valore mensile di riferimento è determinato in 808,00 euro, calcolato su 25 giornate lavorative.
In materia di lavoro a tempo parziale, vengono ridefiniti i minimali orari. In presenza di un orario di lavoro di 40 ore settimanali, il minimale orario è fissato in 8,72 euro. Per il personale con orario di 36 ore settimanali, tipico della gestione pubblica, il minimale orario scende a 8,07 euro.
Resta confermata l’applicazione dell’aliquota contributiva aggiuntiva dell’1% sulla quota di retribuzione eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile. Per il 2026, tale fascia è pari a 56.224,00 euro su base annua, corrispondente a una soglia mensile di 4.685,00 euro.
Viene inoltre aggiornato il massimale contributivo annuo per i lavoratori iscritti a forme di previdenza obbligatoria successivamente al 31 dicembre 1995 o che risultano interamente nel sistema contributivo. Per il 2026, il massimale è fissato in 122.295,00 euro. Oltre tale limite non sono dovuti contributi IVS, fermo restando l’eventuale versamento di contributi di solidarietà previsti da specifiche disposizioni.
Ai fini dell’accredito della contribuzione settimanale, la circolare individua un limite minimo pari a 244,74 euro, mentre il limite annuo è fissato in 12.726,00 euro. Tali soglie rilevano per la validità delle settimane ai fini previdenziali.
In tema di fringe benefit e valori esclusi dall’imponibile contributivo, sono confermati per il 2026 i limiti relativi ai buoni pasto, pari a 4,00 euro per quelli cartacei e 10,00 euro per quelli elettronici. Restano inoltre esenti da imposizione i fringe benefit fino a 1.000 euro per la generalità dei lavoratori e fino a 2.000 euro per i lavoratori con figli fiscalmente a carico.
La circolare indica anche l’importo dell’indennità di maternità a carico dello Stato, che per il 2026 è pari a 2.543,15 euro, aggiornando così il valore di riferimento per le prestazioni assistenziali collegate alla maternità.
Particolare attenzione è riservata ai settori caratterizzati da regimi contributivi specifici. Sono infatti aggiornati i massimali e le aliquote applicabili ai lavoratori dello spettacolo e ai lavoratori sportivi. Per i dirigenti sanitari disciplinati dal decreto legislativo n. 502 del 1992, il massimale contributivo è fissato in 222.925,00 euro. Per il congedo straordinario di cui all’articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, il limite massimo annuo è pari a 57.837,00 euro.
Infine, la circolare disciplina le modalità di regolarizzazione contributiva relative al mese di gennaio 2026. I datori di lavoro possono procedere agli eventuali adeguamenti senza applicazione di sanzioni entro il giorno 16 del terzo mese successivo alla pubblicazione della circolare.
Il quadro delineato dall’INPS fornisce quindi i parametri di riferimento indispensabili per la corretta gestione degli adempimenti contributivi nel corso del 2026, con impatti diretti sulla determinazione dei contributi dovuti e sulla pianificazione dei costi del lavoro.