Con la circolare n. 12/2026 l’INPS ha fornito importanti indicazioni in materia di TFR e previdenza complementare, con particolare riferimento alle aziende che nel 2025 hanno raggiunto la soglia dei 60 dipendenti.
Le aziende costituite prima del 2025 che hanno superato entro tale anno la soglia di 60 addetti avranno tempo fino al 16 maggio 2026 per versare all’INPS il TFR maturato a gennaio 2026 e non destinato alla previdenza complementare. La deroga riguarda esclusivamente la prima mensilità di decorrenza dell’obbligo di versamento. Dal mese successivo si tornerà invece alle scadenze ordinarie: ad esempio, il TFR accantonato a febbraio 2026 dovrà essere versato entro il 16 marzo 2026.
Le nuove disposizioni interessano i datori di lavoro già costituiti nel 2024 che, in base alle regole precedenti, erano esclusi dall’obbligo di conferimento. Tali soggetti devono verificare se nel 2025 abbiano superato la soglia media di 60 dipendenti: in caso affermativo, l’obbligo scatterà dal 2026.
Come si calcola la soglia dei 60 dipendenti
Per il calcolo della soglia l’INPS richiama le istruzioni contenute nella circolare n. 70/2007. Il datore di lavoro deve considerare tutti i dipendenti, a prescindere dalla tipologia contrattuale, con esclusione dei lavoratori somministrati e di quelli distaccati da altre società. I lavoratori part-time devono essere computati in proporzione all’orario ridotto.
Nel conteggio rientrano anche lavoratori per i quali non sussiste l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria, come i contratti a tempo determinato inferiori a tre mesi (salvo proroghe che superino tale limite), i lavoratori a domicilio, il personale non operaio del settore agricolo e i dipendenti soggetti a contratti collettivi che prevedono modalità diverse di accantonamento del TFR.
Una precisazione rilevante riguarda il calcolo della media annuale. Devono essere considerati esclusivamente i mesi di effettiva attività dell’azienda, escludendo eventuali periodi di sospensione con corrispondente sospensione della matricola. In assenza di ulteriori indicazioni, resta valido il criterio già previsto: un mese intero equivale a 26 giorni e il totale delle giornate lavorate da tutti i dipendenti deve essere diviso per 312. Per un’azienda operativa per tutto il 2025, senza sospensioni, la soglia che fa scattare l’obbligo dal gennaio 2026 corrisponde a 18.720 giornate annue (60 × 26 × 12).
È quindi fondamentale effettuare il calcolo con attenzione, comunicare all’INPS l’eventuale superamento della soglia tramite modello SC34 e verificare la correttezza dei dati per evitare anomalie.
La circolare ricorda, infine, che la Legge di Bilancio 2026 ha modificato le regole relative al conferimento del TFR alla previdenza complementare. L’intervento ha riguardato l’articolo 8 del D.Lgs. 252/2005.
In particolare, è stato introdotto un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione. Tale sistema comprende sia il TFR sia la contribuzione, salvo rinuncia espressa del lavoratore. La rinuncia dovrà essere manifestata entro 60 giorni dalla prima assunzione.
Le nuove disposizioni entreranno in vigore a partire da luglio 2026.
In caso di rinuncia, il datore di lavoro che possiede il requisito dimensionale previsto dalla legge sarà tenuto a versare il TFR rimasto in azienda al Fondo di Tesoreria. Il versamento dovrà avvenire secondo quanto stabilito dall’articolo 2120 del Codice civile.