Un importante chiarimento arriva dalla Corte di Cassazione sul rapporto tra NASpI e attività di lavoro autonomo.
Secondo l’orientamento espresso dalla Suprema Corte, il percettore dell’indennità di disoccupazione non è tenuto a comunicare all’INPS l’attività autonoma quando questa non produce alcun reddito.
La decisione prende le distanze dalla precedente interpretazione dell’INPS, che richiedeva comunque la comunicazione anche in presenza di redditi presunti pari a zero, aprendo così un dibattito molto rilevante per professionisti, freelance e titolari di partita IVA inattiva.
Il principio affermato dalla Cassazione
Con l’ordinanza n. 7957/2026, la Corte di Cassazione interviene su un tema particolarmente delicato: l’obbligo di comunicazione dell’attività autonoma da parte di chi percepisce la NASpI.
Il caso riguarda un lavoratore che aveva ottenuto l’indennità di disoccupazione nel 2016 e che, al momento della presentazione della domanda, aveva dichiarato il reddito presunto derivante dalla propria attività autonoma, come previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 22/2015.
La Corte ha chiarito che l’obbligo di comunicazione sussiste solo in presenza di un’effettiva percezione di redditi professionali.
In altre parole, se l’attività autonoma esiste formalmente ma non genera alcun introito, non vi sarebbe l’obbligo di informare l’INPS.
La posizione dell’INPS: comunicazione anche a reddito zero
L’orientamento dell’INPS, finora, è stato più rigido.
L’Istituto ha infatti spesso richiesto la comunicazione anche nei casi in cui il reddito presunto fosse pari a zero, ritenendo comunque necessario monitorare la compatibilità tra l’attività autonoma e la fruizione della NASpI.
Questa impostazione ha generato non poche criticità pratiche, soprattutto per:
- professionisti con partita IVA aperta ma inattiva
- freelance senza fatturazione
- amministratori senza compenso
- lavoratori autonomi con attività sospesa
La pronuncia della Cassazione introduce dunque un elemento di maggiore chiarezza e tutela per i beneficiari del sussidio.
Quando la comunicazione resta obbligatoria
È importante precisare che la comunicazione all’INPS resta obbligatoria quando l’attività autonoma produce reddito, anche solo potenziale o presunto.
In questi casi, il percettore della NASpI deve indicare:
- l’avvio dell’attività
- il reddito annuo presunto
- eventuali variazioni successive
La mancata comunicazione può comportare la decadenza dal beneficio, come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità.
Cosa cambia per partite IVA e freelance
La decisione della Cassazione è particolarmente rilevante per chi mantiene una partita IVA aperta senza fatturare.
Pensiamo, ad esempio, ai casi di:
- partita IVA dormiente
- professionista in fase di avvio
- attività occasionale non ancora remunerata
- socio o amministratore senza compenso
In queste situazioni, il principio espresso dalla Corte riduce il rischio di perdere la NASpI per meri adempimenti formali non collegati a una reale capacità reddituale.
Un chiarimento importante per lavoratori e consulenti
La pronuncia rappresenta un passaggio molto importante anche per consulenti del lavoro, CAF e patronati, chiamati a gestire correttamente le pratiche di disoccupazione.
Il principio da tenere presente è semplice:
nessun obbligo di comunicazione in assenza di reddito effettivo.
Resta comunque fondamentale valutare caso per caso la posizione specifica del lavoratore, soprattutto in presenza di partita IVA attiva o ruoli societari.
Conclusioni
L’ordinanza della Cassazione segna un punto fermo in materia di compatibilità tra NASpI e lavoro autonomo.
Il messaggio è chiaro: la semplice esistenza di un’attività autonoma non basta, se non produce reddito.
Per i lavoratori si tratta di una decisione che riduce il rischio di contestazioni formali e offre maggiore certezza nella gestione del sussidio di disoccupazione.