Il Tribunale di Napoli, sezione lavoro, con la sentenza n. 6629 del 29 settembre 2025, ha riconosciuto il danno da usura psico-fisica derivante dal superamento sistematico e prolungato dei limiti massimi di lavoro straordinario previsti sia dalla legge sia dal CCNL. La decisione ribadisce il ruolo dell’articolo 36 della Costituzione e dell’articolo 2087 del codice civile nella tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Il caso esaminato
Il procedimento riguardava un lavoratore del settore trasporti pubblici che, dal 2011 al 2019, aveva effettuato prestazioni straordinarie eccedenti i limiti fissati dal contratto collettivo: 150 ore per ogni periodo di 26 settimane, equivalenti a 300 ore annuali.
Nel complesso, il dipendente aveva accumulato oltre 3.100 ore di lavoro straordinario in nove anni.
Il datore di lavoro non ha contestato tali prestazioni, giustificando la situazione con carenze di personale dovute al blocco del turn-over.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale ha affermato che il superamento reiterato dei limiti di straordinario configura una violazione idonea a generare un danno non patrimoniale riconducibile all’usura psicofisica, autonomo rispetto al danno biologico e direttamente tutelato dall’articolo 36 della Costituzione.
Prescrizione e concorso del lavoratore
La società aveva eccepito la prescrizione e sostenuto che il lavoratore avesse concorso alla situazione offrendo disponibilità allo straordinario.
Il giudice ha respinto entrambe le eccezioni:
- la prescrizione decorre dalla cessazione della condotta illecita, poiché si tratta di un inadempimento che si rinnova nel tempo;
- la disponibilità del lavoratore a svolgere straordinario non esonera il datore dagli obblighi di tutela previsti dall’articolo 2087 c.c.
La quantificazione del danno
Accertata la sussistenza del danno, il Tribunale lo ha liquidato in via equitativa applicando un parametro desunto dalla contrattazione collettiva: una percentuale del 15% sull’importo complessivo delle ore di straordinario svolte nel periodo considerato.
La sentenza conferma che la violazione abituale dei limiti di straordinario non comporta soltanto conseguenze retributive, ma può generare un vero e proprio danno da usura psico-fisica.
Il datore di lavoro è sempre responsabile della tutela dell’integrità del lavoratore, indipendentemente dalla disponibilità manifestata dal dipendente a svolgere ore aggiuntive.