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Ordinanza 17/09/2025 n. 25525 – Il buono pasto spetta anche ai lavoratori turnisti

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25525 del 17 settembre 2025, interviene sul diritto al servizio mensa o al buono pasto nel pubblico impiego privatizzato, chiarendo definitivamente che tale beneficio spetta anche ai lavoratori turnisti. La pronuncia consolida i principi già affermati dalla giurisprudenza e traccia due massime di rilievo sistematico.

Il caso degli infermieri turnisti

La questione nasce dal ricorso presentato da alcuni infermieri turnisti dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina. L’ente datore aveva negato l’erogazione dei buoni pasto sostenendo che, a causa dell’orario turnistico e dell’assenza di una pausa effettivamente fruibile, non vi fossero i presupposti per il riconoscimento del beneficio.

La Corte d’Appello aveva invece riconosciuto ai lavoratori il diritto al buono pasto sostitutivo della mensa per ogni turno eccedente le sei ore, e la Cassazione ha confermato integralmente questa decisione.

Le motivazioni della Cassazione

La Suprema Corte evidenzia che il buono pasto è un’agevolazione di carattere assistenziale, connessa al diritto all’intervallo previsto per le prestazioni superiori alle sei ore giornaliere. Il riferimento è all’articolo 8 del D.Lgs. 66/2003, che tutela il benessere psicofisico del lavoratore e impone la previsione di un intervallo adeguato.

Ne consegue che il diritto al pasto – diretto o sostitutivo tramite buono pasto – spetta a tutti i lavoratori che superano le sei ore di lavoro, senza distinzioni basate sulla natura del turno o sulla concreta possibilità di recarsi alla mensa aziendale.

La continuità del servizio, tipica delle attività sanitarie, può impedire l’accesso alla mensa, ma ciò non elimina il diritto al beneficio. Al contrario, impone il riconoscimento del buono pasto come forma sostitutiva.

Irrilevanza dei regolamenti interni

La Corte precisa che eventuali regolamenti aziendali non possono introdurre limitazioni che non trovano fondamento né nella legge né nella contrattazione collettiva.
Il diritto al buono pasto non può dunque essere compresso per ragioni organizzative interne.

Un principio di tutela uniforme

La decisione consolida un orientamento che tutela in maniera uniforme tutti i dipendenti impegnati in turni prolungati. Ogni lavoratore che superi le sei ore di prestazione giornaliera ha diritto alla fruizione della mensa o al relativo buono pasto, indipendentemente dal modello organizzativo adottato dall’amministrazione.

L’ordinanza n. 25525/2025 conferma un principio chiaro: il buono pasto spetta anche ai lavoratori turnisti e non può essere negato in base alla particolare articolazione dell’orario di lavoro o all’impossibilità materiale di accedere alla mensa.
La pronuncia rafforza la tutela del benessere del personale e garantisce un’applicazione non discriminatoria del diritto al pasto.

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