Con la sentenza n. 500 del 13 ottobre 2025, la Corte d’Appello di Bologna ha chiarito un principio rilevante in materia di impugnazione del licenziamento disciplinare, distinguendo il doppio licenziamento contestuale dalla diversa ipotesi dei cosiddetti licenziamenti a catena.
Il principio affermato del licenziamento disciplinare
Quando il lavoratore riceve contestualmente più licenziamenti disciplinari, fondati su fatti diversi ma già conosciuti dal datore di lavoro, la vicenda deve essere qualificata come doppio licenziamento contestuale.
In tale ipotesi:
- l’impugnazione giudiziale deve riguardare tutti i licenziamenti intimati;
- la mancata impugnazione anche di uno solo di essi ne determina la definitiva efficacia;
- viene meno l’interesse ad agire rispetto agli altri licenziamenti impugnati.
Il caso concreto
Nel caso esaminato:
- il lavoratore aveva ricevuto due licenziamenti disciplinari nello stesso giorno;
- entrambi erano stati impugnati stragiudizialmente;
- ma il ricorso giudiziale era stato proposto solo contro il primo licenziamento.
La Corte ha ritenuto decisivi:
- il momento unitario di ricezione dei provvedimenti;
- l’unicità dell’impugnazione stragiudiziale;
- l’assenza di prova, da parte del lavoratore, di una reale distanza temporale tra i recessi.
Le conseguenze giuridiche
Il secondo licenziamento, non impugnato giudizialmente:
- è divenuto definitivo ed efficace;
- ha comunque risolto il rapporto di lavoro.
Di conseguenza, l’azione giudiziale proposta contro il primo licenziamento è stata ritenuta priva di utilità concreta, con conseguente carenza di interesse ad agire.
Implicazioni pratiche
La decisione rafforza un principio di grande rilevanza operativa:
- in presenza di più licenziamenti contestuali, il lavoratore deve impugnare giudizialmente tutti i provvedimenti;
- l’impugnazione parziale espone al rischio di inefficacia dell’azione giudiziaria, anche se uno dei licenziamenti risulti potenzialmente illegittimo.
Un passaggio che impone particolare attenzione sia ai lavoratori sia ai professionisti che li assistono nella fase di tutela giudiziale.