Le somme accantonate a riserva da una società a responsabilità limitata (Srl) e non distribuite ai soci possono essere escluse dalla base imponibile contributiva INPS del socio lavoratore. È questo l’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione in una serie di pronunce pubblicate nel settembre 2026, che intervengono su una questione rilevante per imprenditori, soci lavoratori e professionisti che assistono le imprese.
La posizione dell’INPS: contributi anche sugli utili non distribuiti
Secondo l’interpretazione sostenuta dall’INPS nelle circolari n. 102/2003 e n. 84/2021, per i soci lavoratori di Srl la base imponibile contributiva è costituita dalla quota del reddito d’impresa dichiarato dalla società ai fini fiscali, attribuita al socio in proporzione alla sua partecipazione agli utili.
In questa prospettiva, la destinazione degli utili deliberata dall’assemblea non assume rilevanza ai fini contributivi. Di conseguenza, i contributi previdenziali possono essere calcolati anche sulla quota di reddito societario corrispondente al socio, sebbene gli utili non siano stati effettivamente distribuiti.
Questa interpretazione può comportare un onere contributivo anche in assenza di un’effettiva disponibilità delle somme da parte del socio.
La Cassazione: rileva il reddito dichiarato dal socio
Con le sentenze del 16 settembre 2026, nn. 25377, 25378 e 25383; del 17 settembre 2026, nn. 25465 e 25467; e del 21 settembre 2026, nn. 25628 e 25630, la Corte di Cassazione ha sostenuto una diversa interpretazione.
I giudici hanno valorizzato il dato letterale delle disposizioni che disciplinano la determinazione della base imponibile contributiva, individuando nella dichiarazione dei redditi del socio il riferimento per il calcolo dei contributi INPS.
Secondo questo orientamento, la contribuzione deve essere rapportata al reddito rilevante ai fini IRPEF dichiarato dal socio, senza assumere automaticamente come imponibile la quota del reddito societario rilevante ai fini IRES.
La distinzione è sostanziale: il reddito prodotto dalla società e imputabile al socio in proporzione alla sua partecipazione non coincide necessariamente con un reddito personale effettivamente percepito. In particolare, gli utili accantonati a riserva e non distribuiti non entrano nella disponibilità del socio per il solo fatto di essere stati prodotti dalla società.
Quali conseguenze per i soci lavoratori delle Srl?
L’orientamento della Cassazione assume particolare importanza per i soci lavoratori di Srl che partecipano all’attività d’impresa e sono tenuti al versamento dei contributi previdenziali.
La questione riguarda soprattutto le situazioni in cui la società realizza utili, ma decide di non distribuirli, destinandoli invece a riserva per rafforzare il patrimonio aziendale, finanziare investimenti o sostenere lo sviluppo dell’attività.
In questi casi, la distinzione tra reddito societario e reddito personale del socio diventa centrale per stabilire quale importo debba concorrere alla base imponibile contributiva.
Le pronunce richiamate mettono quindi in discussione l’automatica inclusione degli utili non distribuiti nel calcolo dei contributi, secondo l’impostazione finora sostenuta dall’INPS.
Cosa fare in concreto?
Alla luce di questo orientamento giurisprudenziale, è opportuno che le imprese e i soci lavoratori verifichino attentamente la propria posizione contributiva, con particolare attenzione:
alla quota di reddito societario attribuita al socio;
agli utili effettivamente distribuiti e a quelli accantonati a riserva;
alla dichiarazione dei redditi personale del socio e alla base imponibile utilizzata per il calcolo dei contributi;
agli eventuali versamenti contributivi effettuati sulla base di utili non distribuiti.
Prima di intraprendere iniziative nei confronti dell’INPS o valutare eventuali richieste di rimborso, è comunque necessario esaminare la situazione specifica e verificare l’applicabilità dei principi espressi dalla Cassazione al singolo caso.