Con la Circolare n. 8 del 3 febbraio 2026, l’INPS ha definito le aliquote contributive, il minimale e il massimale di reddito applicabili per l’anno 2026 agli iscritti alla Gestione Separata. Il documento fornisce un quadro aggiornato che riguarda collaboratori, professionisti, lavoratori sportivi e nuove categorie introdotte dalla normativa recente.
Collaboratori coordinati e continuativi, amministratori e figure assimilate
Per i collaboratori privi di altra copertura previdenziale obbligatoria, l’aliquota complessiva è pari al 35,03%, risultante dalla quota IVS del 33% e dalle aliquote aggiuntive per maternità, malattia e DIS-COLL. Per i soggetti già titolari di altra copertura previdenziale o pensionati, l’aliquota si riduce al 24%.
La circolare estende il medesimo impianto anche ai magistrati onorari non esclusivi, prevedendo il 35,03% in assenza di altra tutela e il 26,03% in presenza di copertura previdenziale alternativa.
Lavoro sportivo dilettantistico
Per le collaborazioni sportive dilettantistiche è confermata l’aliquota IVS del 25%, dovuta solo sulla parte di compensi che eccede la franchigia di 5.000 euro annui. Fino al 31 dicembre 2027, la contribuzione IVS continua a essere calcolata sul 50% dell’imponibile, con l’aggiunta delle aliquote minori per le tutele.
Per i professionisti sportivi autonomi l’aliquota complessiva è fissata al 26,07%, includendo IVS e tutele per maternità, malattia e ISCRO.
Addetti alle corse ippiche
Tra le novità più rilevanti, la circolare richiama l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata, a partire dal 2025, per gli addetti alle corse ippiche. Anche per questa categoria è prevista un’aliquota IVS del 25%, con franchigia di 5.000 euro e base imponibile ridotta al 50% fino al 2027, in linea con il regime transitorio applicato ad altri settori.
Professionisti con Partita IVA non iscritti ad altre casse
Per i professionisti autonomi privi di una cassa previdenziale di categoria, l’aliquota complessiva per il 2026 è pari al 26,07%, comprensiva della quota IVS, delle tutele assistenziali e del contributo ISCRO. Anche in questo caso, se il professionista è pensionato o già assicurato presso altra gestione obbligatoria, l’aliquota applicabile scende al 24%.
Minimale e massimale di reddito
Per il 2026, il massimale di reddito ai fini contributivi è fissato a 122.295 euro, mentre il minimale è pari a 18.808 euro. Su tale base sono determinati i contributi minimi annui, che variano in funzione dell’aliquota applicata: dal livello più contenuto per chi versa al 24%, fino al contributo minimo più elevato per i collaboratori assoggettati all’aliquota del 35,03%.
Modalità di versamento
Per i collaboratori, il versamento dei contributi avviene tramite modello F24 a cura del committente, con ripartizione dell’onere pari a due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore. I professionisti con Partita IVA provvedono invece autonomamente al versamento dei contributi, secondo le ordinarie scadenze fiscali.
La circolare n. 8/2026 consolida così il quadro contributivo della Gestione Separata per il nuovo anno, confermando l’articolazione delle aliquote per categorie e rafforzando la necessità, per committenti e professionisti, di una corretta qualificazione del rapporto e di un attento presidio degli obblighi contributivi, anche alla luce delle nuove figure e delle regole transitorie ancora in vigore.