L’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, per i lavoratori autonomi, i rimborsi chilometrici percepiti in base alle tabelle ACI costituiscono reddito imponibile.
Criteri di tassazione
- I rimborsi concorrono alla determinazione del reddito professionale, anche quando calcolati su distanze effettive documentate;
- Fanno eccezione solo i rimborsi spese anticipati per conto del cliente, purché adeguatamente documentati e non riferiti all’attività propria del professionista;
- In caso di veicoli concessi in uso promiscuo, occorre distinguere la quota personale da quella professionale ai fini fiscali.
La circolare ribadisce che i Rimborsi Chilometrici non sono un rimborso “a piè di lista”, ma una compensazione forfettaria per l’uso del mezzo privato, e come tale soggetta a tassazione ordinaria.