La riforma fiscale ha inciso in modo significativo sulla cessione dei crediti edilizi acquistati da studi e associazioni professionali, rendendo imponibile il differenziale positivo tra valore nominale del credito e prezzo di acquisto.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate, che ha fornito indicazioni operative alla luce del nuovo principio di onnicomprensività del reddito di lavoro autonomo.
Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate
Con la risposta n. 6/2026, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che, a partire dai redditi prodotti dal 2024, il differenziale positivo derivante dall’acquisto di crediti edilizi a un prezzo inferiore rispetto al valore nominale assume rilevanza fiscale.
La posizione dell’Amministrazione si fonda sul nuovo impianto normativo introdotto dalla riforma fiscale, che amplia la base imponibile del reddito di lavoro autonomo.
Il principio di onnicomprensività del reddito
In base al nuovo principio, concorrono alla formazione del reddito di lavoro autonomo tutti i componenti economicamente rilevanti, salvo specifiche esclusioni previste dalla legge.
Applicando tale criterio ai crediti edilizi acquistati dal 2024:
- il valore nominale del credito d’imposta rientra nel reddito;
- il costo sostenuto per l’acquisto è deducibile;
- la differenza positiva tra valore nominale e prezzo di acquisto costituisce reddito imponibile, rilevante ai fini IRPEF e IRAP.
La distinzione temporale: prima e dopo il 2024
La decorrenza temporale è determinante.
Per i crediti edilizi acquistati prima del 1° gennaio 2024:
- il differenziale positivo non è imponibile;
- ciò vale anche se le quote di credito vengono utilizzate in compensazione in periodi d’imposta successivi.
Per i crediti acquistati dal 2024 in poi, invece:
- il differenziale concorre alla formazione del reddito professionale;
- l’imponibilità opera indipendentemente dal momento di utilizzo del credito.
Impatti operativi per professionisti e studi associati
La nuova impostazione comporta effetti rilevanti per:
- studi professionali;
- associazioni tra professionisti;
- soggetti che hanno acquistato crediti edilizi come forma di investimento o compensazione.
Diventa quindi essenziale:
- distinguere correttamente i crediti in base all’anno di acquisto;
- valutare l’impatto fiscale del differenziale in sede di dichiarazione dei redditi;
- adeguare la pianificazione fiscale alle nuove regole.
La riforma segna un cambio di approccio netto: i crediti edilizi non sono più fiscalmente “neutri” per i professionisti, ma entrano a pieno titolo nel perimetro del reddito imponibile.