Per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel IV trimestre 2025, il termine di versamento slitta al 2 marzo 2026. La scadenza ordinaria del 28 febbraio cade infatti di sabato e, in applicazione delle regole generali sui termini di pagamento, il versamento è rinviato al primo giorno lavorativo successivo.
La disciplina dell’imposta di bollo sulle e-fatture è stata oggetto, a partire dal 2023, di alcune semplificazioni che consentono, al ricorrere di specifiche condizioni, di rinviare il pagamento e procedere in modo cumulativo. In particolare, qualora l’importo del bollo dovuto per il primo trimestre non superi i 5.000 euro, è possibile effettuare il versamento insieme a quello del secondo trimestre entro il 30 settembre. Se, invece, il bollo complessivamente dovuto per il primo e il secondo trimestre non eccede i 5.000 euro, il pagamento può essere ulteriormente differito ed effettuato unitamente a quello del terzo trimestre, entro il 30 novembre.
Il calcolo dell’imposta e la verifica degli importi dovuti avvengono attraverso il portale “Fatture e Corrispettivi”. In questa area l’Agenzia delle Entrate mette a disposizione due distinti elenchi.
L’Elenco A comprende le fatture elettroniche per le quali il bollo è stato correttamente indicato dal soggetto emittente. L’Elenco B, invece, riporta le fatture prive dell’indicazione dell’imposta, ma per le quali il bollo risulta comunque dovuto sulla base dei dati trasmessi.
Il contribuente può confermare le integrazioni proposte dall’Agenzia oppure eliminarle. Resta comunque l’onere di conservare le motivazioni della scelta effettuata, in vista di eventuali controlli.
Il versamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità alternative. La prima consiste nell’utilizzo dell’addebito diretto su conto corrente. Questa modalità è disponibile tramite l’apposita funzionalità presente nel portale e consente di inserire l’IBAN e consultare le ricevute di esito.
In alternativa, il pagamento può essere effettuato tramite modello F24. Il modello può essere predisposto e scaricato direttamente dall’area riservata.
Per la compilazione del modello F24 sono previsti specifici codici tributo, distinti per ciascun trimestre. Il codice 2521 si utilizza per il primo trimestre, il 2522 per il secondo, il 2523 per il terzo e il 2524 per il quarto trimestre.
In caso di ravvedimento operoso devono essere utilizzati codici tributo differenti. In particolare, il codice 2525 è previsto per il pagamento delle sanzioni, mentre il codice 2526 si utilizza per il versamento degli interessi.
Il rispetto delle scadenze rappresenta un elemento fondamentale per una corretta gestione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. È altrettanto importante verificare con attenzione gli elenchi messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.
Queste attività assumono un ruolo ancora più rilevante in un contesto caratterizzato da controlli sempre più automatizzati. In tale scenario, la coerenza dei dati trasmessi diventa un aspetto particolarmente significativo.