La doppia iscrizione previdenziale del socio amministratore di società a responsabilità limitata rappresenta da tempo uno dei profili più controversi nel rapporto tra contribuenti e INPS. La prassi dell’Istituto di procedere all’iscrizione d’ufficio anche alla Gestione Commercianti, oltre che alla Gestione Separata, si fonda spesso su presunzioni che assimilano l’attività di amministrazione a una partecipazione diretta e operativa al lavoro aziendale. Su questo punto interviene in modo significativo la Sentenza n. 3959/2025 della Corte d’Appello di Roma, pubblicata il 26 novembre 2025, che riafferma principi ormai consolidati in giurisprudenza, ma non sempre rispettati in sede amministrativa.
La Corte ha chiarito che la doppia iscrizione è legittima solo in presenza di specifiche condizioni. In particolare, l’INPS deve dimostrare in modo rigoroso che il socio amministratore svolge un’attività lavorativa operativa abituale e prevalente. Tale attività deve essere distinta dalla funzione gestoria.
In assenza di questa prova, l’iscrizione alla Gestione Commercianti non può essere giustificata.
Il quadro normativo
Il quadro normativo di riferimento è rappresentato dall’articolo 1, comma 208, della legge n. 662/1996, che subordina l’obbligo di iscrizione alla Gestione Commercianti alla partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza. La giurisprudenza ha da tempo precisato che tale partecipazione deve essere ontologicamente diversa dall’attività di amministratore, la quale si colloca sul piano della gestione, del coordinamento e della rappresentanza legale della società.
Proprio su questa distinzione si fonda la decisione della Corte d’Appello di Roma. Nel caso esaminato, l’INPS aveva ritenuto sussistente l’obbligo di doppia iscrizione sulla base del solo ruolo ricoperto dall’amministratrice all’interno di una società operante nel settore dell’abbigliamento. Secondo i giudici, tale impostazione è viziata da un errore di fondo: l’attività gestoria non può essere automaticamente qualificata come lavoro operativo.
La sentenza
La sentenza opera una netta separazione tra due diversi ambiti. Da un lato vi è l’attività di gestione. Questa comprende le scelte strategiche, i rapporti con fornitori e clienti, la supervisione dell’andamento economico e l’assunzione di decisioni direzionali. Si tratta di funzioni tipiche del mandato di amministratore, già assoggettate alla contribuzione presso la Gestione Separata.
Dall’altro lato vi è l’attività lavorativa in senso stretto. Essa consiste nello svolgimento di mansioni esecutive o materiali all’interno del ciclo produttivo o commerciale dell’impresa. Rientrano in questa categoria, ad esempio, la vendita diretta al pubblico, la gestione del magazzino o l’attività di cassa.Nel caso concreto, l’INPS non aveva fornito alcuna prova specifica dello svolgimento di mansioni operative aggiuntive rispetto a quelle gestorie, limitandosi a desumere l’operatività dall’incarico di amministratore. La Corte ha quindi annullato la pretesa contributiva, ribadendo che l’onere probatorio grava integralmente sull’Istituto e non può essere assolto mediante presunzioni generiche o automatismi.
Un ulteriore profilo di rilievo riguarda la struttura organizzativa dell’impresa. I giudici hanno valorizzato la presenza di un’organizzazione aziendale articolata, comprovata dal deposito in giudizio di un organigramma e di un funzionigramma muniti di data certa, dai quali emergeva l’esistenza di figure intermedie incaricate delle attività operative. Tale elemento ha rafforzato la tesi secondo cui l’amministratrice svolgeva un ruolo prevalentemente direzionale e di supervisione, incompatibile con l’assunto di una partecipazione abituale e prevalente al lavoro esecutivo.
La pronuncia si inserisce in un orientamento giurisprudenziale che mira a contrastare l’approccio estensivo adottato dall’INPS in materia di doppia iscrizione. La giurisprudenza riafferma infatti la necessità di una valutazione concreta delle mansioni effettivamente svolte dal socio amministratore.
Per le imprese e per i soci, la sentenza evidenzia l’importanza di una chiara distinzione dei ruoli all’interno dell’organizzazione aziendale. Risulta inoltre fondamentale poter documentare in modo puntuale la separazione tra funzioni gestorie e attività operative.
In questo contesto, la decisione della Corte d’Appello di Roma assume un rilievo pratico significativo. La pronuncia delimita con maggiore precisione i presupposti della doppia contribuzione. Allo stesso tempo, rafforza le tutele dei soci amministratori rispetto a iscrizioni d’ufficio non supportate da un’adeguata attività istruttoria da parte dell’INPS.