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Previdenza Complementare – Dal 1° luglio 2026 adesione automatica per i nuovi assunti nel settore privato

Con il Messaggio INPS n. 2325 del 10 luglio 2026, l’Istituto fornisce le istruzioni operative relative all’introduzione dell’adesione automatica alla previdenza complementare per i lavoratori dipendenti del settore privato assunti a partire dal 1° luglio 2026.

La nuova disciplina riguarda esclusivamente i lavoratori alla prima assunzione e introduce un meccanismo di adesione automatica al fondo pensione, lasciando comunque al dipendente la possibilità di scegliere una diversa destinazione del proprio TFR entro un termine prestabilito.

Come funziona l’adesione automatica

Per i lavoratori interessati, l’adesione alla previdenza complementare scatta automaticamente al momento dell’assunzione. Tuttavia, il dipendente dispone di 60 giorni per comunicare la propria scelta.

Entro questo termine può:

  • confermare l’adesione al fondo pensione individuato dal sistema di adesione automatica;
  • scegliere un diverso fondo pensione;
  • mantenere il TFR in azienda, oppure destinarlo al Fondo Tesoreria INPS, nei casi previsti dalla normativa.

In assenza di una diversa indicazione, il TFR verrà destinato al fondo pensione previsto dall’adesione automatica.

Cosa deve fare il datore di lavoro

Durante i primi 60 giorni dall’assunzione il datore di lavoro non versa immediatamente il TFR al fondo pensione.

Il versamento inizierà dal mese successivo alla scadenza del periodo concesso al lavoratore per effettuare la propria scelta. In tale occasione dovranno essere trasferite anche le quote di TFR maturate fin dalla data di assunzione.

Le quote accumulate durante i primi 60 giorni sono infatti considerate arretrati e dovranno essere regolarizzate secondo le modalità indicate dall’INPS.

Regolarizzazione nel flusso UniEmens

Per effettuare correttamente la regolarizzazione delle quote arretrate di TFR, il Messaggio INPS individua specifici codici da utilizzare nel flusso UniEmens.

Se la regolarizzazione avviene entro il mese successivo alla scelta del lavoratore, dovrà essere utilizzato il codice:

  • CF05 – versamento degli arretrati del TFR senza applicazione di sanzioni o interessi.

Se invece la regolarizzazione viene effettuata oltre tale termine, occorrerà utilizzare:

  • CF02 per gli arretrati;
  • CF11 per le maggiorazioni eventualmente dovute.
Cosa cambia per aziende e consulenti

Le nuove disposizioni richiedono particolare attenzione da parte dei datori di lavoro e degli intermediari che gestiscono le paghe.

Sarà infatti necessario monitorare il termine dei 60 giorni previsto per la scelta del lavoratore, aggiornare le procedure di gestione del TFR e utilizzare correttamente i codici UniEmens per evitare errori nella regolarizzazione delle quote maturate.

Un’organizzazione puntuale delle nuove procedure consentirà di gestire correttamente gli adempimenti previsti dalla nuova disciplina sulla previdenza complementare.

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