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Infortunio e malattia professionale: quando il datore di lavoro è responsabile

Per la questione su infortunio e malattia professionale, la Corte di Cassazione ha confermato la responsabilità dell’Azienda Siciliana Trasporti (AST) S.p.A. per i danni alla salute subiti da un ex autista, ribadendo un principio fondamentale del diritto del lavoro: il datore è tenuto a garantire un ambiente di lavoro sicuro e risponde dei danni quando non adotta tutte le misure necessarie per prevenire i rischi.

Il caso

L’ex dipendente, autista di linea dal 1977 al 2001, aveva riportato un infarto durante il servizio e gravi patologie alla colonna vertebrale, chiedendo il risarcimento del danno differenziale.

Nel corso del processo è emerso che il lavoratore operava in condizioni particolarmente gravose, caratterizzate da:

  • turni di lavoro fino a 12-13 ore;
  • frequente ricorso allo straordinario;
  • utilizzo di mezzi datati e poco ergonomici;
  • percorrenza di strade montane e particolarmente impegnative.

Secondo i giudici, tali condizioni integravano una violazione dell’art. 2087 del Codice Civile, che impone al datore di lavoro di tutelare la salute e la sicurezza dei dipendenti.

La decisione della Cassazione

L’azienda aveva sostenuto che lo stress derivasse anche dall’intensa attività politica svolta dal lavoratore negli stessi anni. Tuttavia, la Cassazione ha escluso che tali incarichi interrompessero il nesso causale tra le condizioni lavorative e le patologie accertate.

La Suprema Corte ha ribadito che, in materia di responsabilità civile, è sufficiente che il lavoro abbia contribuito in modo significativo alla produzione del danno, anche se non ne rappresenta l’unica causa.

Patologie pregresse: nessuna riduzione del risarcimento

Un altro principio di rilievo riguarda le condizioni di salute preesistenti del lavoratore.

Obesità, diabete e ipertensione sono state considerate semplici concause naturali e non un comportamento colposo del dipendente. Per questo motivo la Cassazione ha escluso qualsiasi riduzione del risarcimento, confermando il diritto al ristoro integrale del danno.

L’AST è stata quindi condannata a risarcire il lavoratore con oltre 402.000 euro, oltre interessi e rivalutazione, tenendo conto del danno differenziale rispetto alle somme eventualmente già corrisposte dall’INAIL.

Un principio importante per la tutela dei lavoratori

La sentenza conferma un orientamento consolidato: il datore di lavoro risponde dei danni alla salute quando non dimostra di aver adottato tutte le misure necessarie per prevenire i rischi professionali.

La presenza di patologie pregresse non esonera l’azienda dalle proprie responsabilità, ma impone un’attenzione ancora maggiore nella valutazione dei rischi e nell’adozione delle misure di prevenzione previste dalla legge.

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