Arriva un chiarimento importante per le imprese che, negli anni della pandemia, hanno beneficiato degli aiuti Covid e registrato perdite fiscali. Un atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze interviene per porre fine alle contestazioni avviate dall’Amministrazione finanziaria sul tema del riporto delle perdite.
Il documento nasce con l’obiettivo di risolvere un contenzioso interpretativo che ha generato incertezza e preoccupazione tra le aziende, estendendo il chiarimento anche ad altre agevolazioni prive di una disciplina esplicita.
Il problema emerso nei controlli fiscali
Negli ultimi mesi, numerose imprese hanno ricevuto schemi d’atto con cui l’Agenzia delle Entrate contestava il riporto delle perdite fiscali maturate negli esercizi interessati dalle restrizioni pandemiche.
Secondo l’impostazione seguita in fase di controllo, il valore degli aiuti Covid percepiti avrebbe dovuto ridurre l’ammontare delle perdite riportabili agli anni successivi. In pratica, le perdite utilizzabili venivano rideterminate al ribasso, con conseguenti richieste di maggiore imposta.
Questa lettura ha inciso soprattutto sulle imprese che, pur avendo ricevuto contributi emergenziali, avevano comunque registrato risultati economici negativi negli esercizi della pandemia.
L’atto di indirizzo e la soluzione adottata
Per superare l’incertezza, inizialmente si era ipotizzato un intervento normativo di interpretazione autentica. Successivamente, si è scelto di procedere tramite atto di indirizzo, con una portata più ampia.
L’atto chiarisce che non devono essere contestate le perdite riportabili alle imprese che hanno beneficiato degli aiuti Covid, ponendo così uno stop agli accertamenti fondati su questa impostazione.
La scelta non riguarda solo i contributi emergenziali, ma intende fornire un criterio interpretativo valido anche per altre agevolazioni, come alcuni crediti d’imposta per i quali manca una disciplina espressa sul coordinamento con il regime delle perdite fiscali.
Proventi esenti e proventi esclusi: il nodo interpretativo
Il chiarimento ruota intorno alla corretta applicazione dell’articolo 84 del TUIR, che disciplina il riporto delle perdite. La norma prevede che la perdita fiscale sia ridotta dai proventi esenti, con alcune precisazioni rilevanti:
- non tutti i proventi esenti riducono automaticamente la perdita riportabile;
- la riduzione opera solo per la parte che eccede i costi indeducibili correlati.
Fondamentale è la distinzione tra:
- proventi esenti, che non sono tassati ma seguono un regime specifico;
- proventi esclusi, che non concorrono alla formazione del reddito ma consentono comunque la deduzione dei costi e il pieno riporto delle perdite.
Questa distinzione, introdotta con la riforma dell’IRES del 2004, ha lo scopo di allineare il trattamento delle perdite ai proventi imponibili quando i proventi, pur non tassati, sono esclusi dal reddito.
Effetti per le imprese
Con l’atto di indirizzo, viene chiarito che gli aiuti Covid non devono essere considerati automaticamente come proventi tali da ridurre le perdite fiscali riportabili. Di conseguenza:
- le imprese non devono subire decurtazioni delle perdite utilizzabili negli anni successivi;
- decadono le contestazioni fondate su questa interpretazione restrittiva;
- si riduce il rischio di contenzioso su annualità già particolarmente complesse.
Il chiarimento rappresenta un passaggio rilevante per la certezza del diritto, soprattutto per le imprese che stanno pianificando il recupero delle perdite maturate negli anni della pandemia e la corretta gestione delle agevolazioni fiscali.