Dal 1° gennaio 2026 entra in vigore l’obbligo della polizza catastrofale introdotto dalla Legge di Bilancio 2024. La norma impone alle imprese di dotarsi di una polizza assicurativa a tutela dei beni aziendali contro eventi naturali di natura catastrofale, con modalità e tempistiche differenziate in base alla dimensione dell’impresa.
Soggetti obbligati
L’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte al Registro delle Imprese, comprese le sedi secondarie di imprese estere operanti in Italia. Restano escluse le imprese agricole.
Il criterio adottato è uniforme e prescinde dal settore di attività, intercettando l’intero sistema produttivo nazionale.
Decorrenze differenziate
L’obbligo assicurativo decorre dal 1° gennaio 2026 per:
- grandi imprese
- medie imprese
Per le piccole e microimprese operanti nei settori del turismo e della somministrazione, il termine è stato prorogato al 31 marzo 2026. Il rinvio è finalizzato a consentire alle realtà più piccole un adeguamento graduale agli obblighi normativi.
Ambito della copertura assicurativa
La polizza deve coprire i danni direttamente causati da eventi catastrofali quali:
- terremoti
- alluvioni
- frane
- inondazioni ed esondazioni
I beni assicurabili devono risultare iscritti nello stato patrimoniale dell’impresa e comprendono, tra gli altri:
- terreni
- fabbricati
- impianti
- macchinari e attrezzature industriali e commerciali
Sono esclusi i beni già coperti da polizze analoghe, anche se stipulate da soggetti diversi dall’imprenditore proprietario.
Individuazione del soggetto obbligato
La regola generale prevede che la polizza sia stipulata dal soggetto che ha i beni iscritti in bilancio. Nei casi di leasing o altre forme di utilizzo, è necessario verificare attentamente la struttura contrattuale per individuare correttamente il soggetto obbligato alla stipula.
Prima della sottoscrizione o modifica della polizza, l’impresa è tenuta a effettuare una valutazione preliminare dei beni e delle responsabilità assicurative, al fine di evitare sovrapposizioni o scoperture.
Franchigie e limiti di indennizzo
La normativa definisce criteri precisi in materia di franchigie e massimali:
- per somme assicurate fino a 30 milioni di euro, la franchigia non può superare il 15% del danno
- per valori superiori a 30 milioni di euro, le condizioni sono oggetto di libera negoziazione tra le parti
I limiti di indennizzo devono essere coerenti con la somma assicurata e rispettare i parametri fissati dalla norma.
Esclusione dei danni indiretti
La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente i danni diretti ai beni. Restano esclusi i danni indiretti, quali la perdita di fatturato, l’interruzione dell’attività o il mancato utile, salvo eventuali coperture aggiuntive facoltative.
Sanzioni e conseguenze dell’inadempimento
La normativa non prevede sanzioni amministrative dirette, ma stabilisce conseguenze rilevanti in caso di mancata assicurazione. L’inadempimento è valutato ai fini dell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni finanziarie pubbliche.
In sostanza, l’assenza della copertura assicurativa può comportare l’esclusione da misure di sostegno pubblico.
Impatti organizzativi per le imprese
L’obbligo di polizza catastrofale incide direttamente sull’assetto organizzativo e gestionale dell’impresa. Per le grandi e medie imprese l’adeguamento è già una necessità immediata, mentre per le micro e piccole imprese l’obbligo rappresenta un nuovo costo da pianificare attentamente.
La norma mira a rafforzare la resilienza del sistema produttivo, riducendo l’esposizione al rischio sistemico e alleggerendo il peso degli interventi emergenziali pubblici.