Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che l’obbligo di convalida delle dimissioni presentate da madri e padri di figli fino a tre anni di età si applica anche nel periodo di prova.
Ciò significa che, qualora un genitore intenda recedere dal contratto di lavoro nel corso del periodo di prova, la volontà di dimettersi deve essere convalidata presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro, al pari di quanto previsto per le dimissioni ordinarie.
La norma sulla Convalida delle Dimissioni è finalizzata a garantire
- tutela contro le dimissioni non volontarie
- rafforzare le garanzie previste per i lavoratori genitori, anche nei primi mesi del rapporto.
L’obbligo riguarda indistintamente madri e padri, ed è in linea con la disciplina generale di protezione della genitorialità nel lavoro subordinato.
Si invitano i datori di lavoro e i lavoratori interessati a prestare particolare attenzione a tale obbligo. Verificare che la procedura di convalida venga correttamente espletata nei casi previsti. Il mancato rispetto di tale adempimento può infatti comportare l’inefficacia delle dimissioni. Una corretta gestione della procedura consente di garantire la piena tutela dei diritti dei genitori lavoratori. Consente inoltre di operare nel rispetto della normativa vigente.