La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24911 del 9 settembre 2025, ha stabilito un importante principio in materia di rapporto di lavoro in prova: le dimissioni rassegnate dal lavoratore durante tale periodo possono essere revocate se il datore di lavoro non le ha ancora accettate o non si è comunque verificata la cessazione effettiva del rapporto.
Il caso
Un lavoratore aveva presentato le proprie dimissioni nel corso del periodo di prova, salvo poi comunicarne la revoca entro pochi giorni. L’azienda aveva ritenuto non valida la revoca, sostenendo che le dimissioni in prova producono effetto immediato e irrevocabile. Il caso è arrivato in Cassazione dopo i gradi di merito.
La decisione della Suprema Corte
Secondo la Cassazione:
- le dimissioni sono un atto unilaterale recettizio, che produce effetto dal momento in cui il datore di lavoro ne ha conoscenza;
- finché il datore di lavoro non abbia posto in essere condotte idonee a determinare la cessazione del rapporto (ad esempio la presa d’atto formale, la comunicazione obbligatoria al Centro per l’Impiego, o l’interruzione della prestazione), la volontà del lavoratore può essere revocata;
- la revoca deve essere tempestiva e inequivocabile.
Implicazioni pratiche
- I lavoratori in prova hanno un margine di tutela maggiore, potendo ripensare alla decisione purché lo facciano subito.
- I datori di lavoro devono prestare attenzione: prima di concludere gli adempimenti conseguenti alle dimissioni, occorre verificare se sia intervenuta una revoca.
Conclusione
L’ordinanza ribadisce che anche nel periodo di prova il rapporto di lavoro non è privo di garanzie per il dipendente, e che le dimissioni non sono un atto irrevocabile se la cessazione non si è ancora perfezionata.