La disciplina delle dimissioni di fatto, introdotta dall’art. 26, comma 7-bis, del D.Lgs. 151/2015 e modificata nel 2024 dal cosiddetto collegato lavoro, continua a generare interpretazioni giurisprudenziali non uniformi, in particolare con riferimento al termine di 15 giorni previsto dalla legge per considerare dimissionario il lavoratore assente ingiustificato.
Il termine legale dei 15 giorni
Secondo la normativa vigente, l’assenza ingiustificata protratta oltre 15 giorni consente di presumere le dimissioni del dipendente. Il nodo interpretativo riguarda la possibilità di integrare o modificare tale termine attraverso le disposizioni disciplinari dei contratti collettivi.
L’orientamento del Tribunale di Ravenna
Con la sentenza dell’11 dicembre 2025, il Tribunale di Ravenna ha affermato che il termine di 15 giorni fissato dalla legge non può essere integrato dalle norme disciplinari dei contratti collettivi. Secondo questo orientamento, il termine legale opera in modo autonomo e non può essere inciso da previsioni contrattuali non espressamente dedicate alla nuova fattispecie delle dimissioni presunte.
Il principio espresso dal Tribunale di Bergamo
In linea con questa impostazione, il Tribunale di Bergamo, con una pronuncia dell’ottobre 2025, ha precisato che per potersi discostare dal termine legale è necessaria una previsione collettiva ad hoc, specificamente calibrata sulla presunzione di dimissioni. In ogni caso, tale previsione può solo incrementare, ma non ridurre, il termine di 15 giorni stabilito dalla legge.
Orientamenti difformi: Trento e Milano
Di segno opposto sono alcune decisioni assunte da altri tribunali, tra cui Trento e Milano. In questi casi, la giurisprudenza ha valorizzato il rinvio al contratto collettivo, ritenendo sufficiente anche una disciplina non espressamente dedicata alla nuova fattispecie per incidere sul termine previsto dalla legge.
Un quadro ancora incerto
La coesistenza di orientamenti contrastanti evidenzia un quadro interpretativo incerto, che rende complessa l’applicazione uniforme della disciplina delle dimissioni di fatto. Secondo le considerazioni emerse, tale difformità potrebbe richiedere un intervento diretto del legislatore, volto a chiarire se il termine dei 15 giorni possa essere modificato, e in quale misura, dalla contrattazione collettiva.