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TFR e Fondo di Tesoreria INPS: più ampia la platea dei datori di lavoro obbligati dal 2026

La Legge di Bilancio 2026 introduce una modifica rilevante alla disciplina del Trattamento di Fine Rapporto, ampliando la platea dei datori di lavoro tenuti al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria INPS. L’intervento incide in modo significativo sugli obblighi contributivi delle imprese che, nel corso della propria attività, superano determinate soglie dimensionali.

A partire dai periodi di paga decorrenti dal 1° gennaio 2026, l’obbligo di versamento al Fondo di Tesoreria non riguarda più soltanto i datori di lavoro che avevano già raggiunto la soglia dei 50 dipendenti in fase di avvio o nei primi anni di attività, ma si estende anche a coloro che raggiungono tale dimensione successivamente. La novità supera quindi il criterio storico che finora rendeva irrilevanti le variazioni dell’organico intervenute dopo il primo periodo di riferimento.

La modifica si inserisce in un più ampio intervento della manovra sulla previdenza complementare e sulla gestione del TFR dei lavoratori dipendenti del settore privato, rafforzando il ruolo del Fondo di Tesoreria come strumento di tutela e garanzia.

LA RIFORMA

Per comprendere l’impatto della riforma è utile richiamare il funzionamento del meccanismo del cosiddetto “silenzio assenso”. La normativa vigente consente al lavoratore dipendente di scegliere tra diverse opzioni per la destinazione del TFR maturando. In assenza di una scelta esplicita entro sei mesi dalla prima assunzione, il TFR confluisce automaticamente nella forma di previdenza complementare collettiva prevista dal contratto applicato o, in mancanza, in un fondo residuale individuato dalla normativa. In alternativa, il lavoratore può optare espressamente per il conferimento a una forma pensionistica scelta autonomamente oppure per il mantenimento del TFR secondo il regime ordinario previsto dall’articolo 2120 del codice civile.

Nel caso in cui il TFR non venga destinato alla previdenza complementare, il suo trattamento dipende dalla dimensione aziendale: nelle imprese con meno di 50 dipendenti resta accantonato presso il datore di lavoro, mentre nelle imprese con almeno 50 addetti deve essere versato al Fondo di Tesoreria INPS.

I dati più recenti mostrano come il TFR rappresenti un flusso finanziario rilevante per il sistema produttivo. Nel solo 2024 il TFR generato è stimato in oltre 32 miliardi di euro, con una ripartizione tra accantonamenti aziendali, previdenza complementare e Fondo di Tesoreria. Dall’avvio della riforma del TFR, oltre la metà delle somme è rimasta presso le imprese, mentre circa un quarto è confluito nel Fondo INPS e una quota analoga nella previdenza complementare.

IL FONDO TESORERIA

Il Fondo di Tesoreria, istituito nel 2006, garantisce l’erogazione del TFR ai lavoratori dipendenti del settore privato per la quota versata dai datori di lavoro obbligati. Il finanziamento del Fondo avviene attraverso contributi mensili pari alla quota di TFR maturata e non destinata a forme pensionistiche complementari. L’obbligo riguarda i datori di lavoro del settore privato con almeno 50 addetti, con esclusione dei datori di lavoro domestico.

LA LEGGE DI BILANCIO

La Legge di Bilancio 2026 interviene proprio su questo punto, modificando il criterio di individuazione dei soggetti obbligati. Dal 1° gennaio 2026 rientrano nell’obbligo anche le aziende che superano la soglia dei 50 dipendenti in un momento successivo all’avvio dell’attività. In questo modo viene ampliata la platea dei datori di lavoro interessati e, di conseguenza, dei lavoratori i cui TFR saranno gestiti attraverso il Fondo di Tesoreria.

È prevista una fase transitoria: per il biennio 2026-2027 l’estensione dell’obbligo è limitata alle aziende con almeno 60 dipendenti. Dal 2032, invece, la soglia sarà ulteriormente abbassata, estendendo il versamento obbligatorio alle imprese con almeno 40 addetti.

L’INTERVENTO

L’intervento rafforza il sistema pubblico di gestione del TFR e si inserisce in una strategia più ampia di riequilibrio tra accantonamenti aziendali, previdenza complementare e garanzie pubbliche, con effetti concreti sugli adempimenti delle imprese e sulla tutela previdenziale dei lavoratori

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