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Circolare INPS n. 12 Modifiche alla disciplina del Fondo di Tesoreria TFR

Le principali novità
1) Nuove soglie dimensionali per l’obbligo di versamento TFR al Fondo
 
Il requisito dimensionale non si basa più solo sull’anno di avvio attività, ma anche sulla media annuale dei dipendenti dell’anno precedente.
 
Le nuove soglie sono:
  • 2026–2027 → 60 dipendenti
  • 2028–2031 → 50 dipendenti
  • Dal 1° gennaio 2032 → 40 dipendenti
La verifica si fa sulla media dei lavoratori in forza nell’anno solare precedente.
 
2) Aziende di nuova costituzione
 
Per le aziende avviate nel 2025:
  • resta la regola precedente → obbligo se nel primo anno si raggiungono 50 dipendenti.
 
3) Quando scatta l’obbligo
 
Il TFR maturando va versato al Fondo se:
  • il lavoratore non aderisce alla previdenza complementare
  • il datore supera la soglia dimensionale prevista
Il versamento:
  • è mensile
  • entro il 16 del mese successivo
 
4 ) Calcolo quota da versare
 
  • 7,41% della retribuzione utile (1/13,5)
  • meno contributo 0,50% (ove dovuto)
 
5) Misure compensative per i datori
 
Restano:
  • esonero contributo Fondo di Garanzia (0,20% / 0,40%)
  • esonero 0,28% contributi sociali (pro quota TFR conferito)
 
6) Adempimenti
 
  • Richiesta codice autorizzazione INPS “1R”
  • Nuovo codice Uniemens per arretrati: CF05
  • Possibilità di regolarizzare entro il terzo mese successivo alla pubblicazione

La riforma amplia progressivamente la platea delle aziende obbligate al versamento del TFR al Fondo di Tesoreria, abbassando nel tempo la soglia occupazionale (fino a 40 dipendenti dal 2032) e introducendo un criterio dinamico legato alla crescita aziendale.

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