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Giorni effettivi di lavoro e calcolo della Naspi

La Corte di Cassazione ha chiarito come effettuare il calcolo dei giorni di attività effettiva ai fini della Naspi.

Principi generali

Secondo l’art. 9, comma 1 del D.Lgs. 22/2025, la prestazione Naspi decade se il lavoratore svolge un’attività subordinata che produce un reddito annuo superiore alla soglia di non imposizione fiscale.
L’eccezione riguarda i contratti di lavoro inferiori a 6 mesi, che non determinano la perdita del beneficio.

Contratti intermittenti

Per i contratti di lavoro intermittente senza obbligo di disponibilità:

  • Ai fini del calcolo della durata massima di 6 mesi, si considerano solo i giorni effettivamente lavorati.

  • Esempio: la Cassazione ha analizzato un contratto nominalmente di 12 mesi, ma effettivamente svolto solo per 5 mesi, confermando che il beneficio Naspi resta valido.

Conclusione

Il principio fondamentale è che per i contratti brevi o intermittenti, ai fini del calcolo della Naspi  non conta la durata contrattuale complessiva, ma i giorni effettivi di lavoro. Questo chiarimento tutela i percettori di Naspi evitando decadenze ingiustificate.

Questo orientamento della Corte di Cassazione contribuisce a fornire maggiore chiarezza interpretativa sulla normativa, permettendo una corretta applicazione delle regole e garantendo maggiore certezza ai lavoratori che percepiscono l’indennità di disoccupazione Naspi.

Il chiarimento della Corte di Cassazione rappresenta quindi un riferimento importante per una corretta interpretazione della disciplina Naspi, soprattutto nei casi di lavoro intermittente o di rapporti di breve durata.
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