Con la Legge di Bilancio 2026 viene introdotto un nuovo meccanismo di contrasto alle omissioni tramite la liquidazione automatica dell’IVA, basandosi sull’utilizzo dei dati già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria e su procedure automatizzate. La novità prende forma con l’inserimento nel DPR n. 633/1972 del nuovo articolo 54-bis.1, dedicato alla liquidazione dell’IVA nei casi di dichiarazione annuale omessa.
La misura mira a rendere più rapida ed efficace l’emersione dell’imposta dovuta, riducendo i tempi dell’accertamento tradizionale e anticipando il confronto con il contribuente.
Quando si attiva la liquidazione automatica
La procedura non scatta soltanto in presenza di una dichiarazione IVA completamente omessa. È sufficiente anche la presentazione di una dichiarazione priva degli elementi essenziali per determinare l’imposta, come l’assenza dei quadri fondamentali relativi alle operazioni attive e passive.
In questi casi, l’Amministrazione finanziaria è legittimata a procedere alla ricostruzione dell’IVA dovuta senza attendere l’avvio di un accertamento ordinario.
I dati utilizzati per il calcolo dell’imposta
La liquidazione “d’ufficio” si basa esclusivamente sui flussi informativi già trasmessi dal contribuente nel corso dell’anno. In particolare, vengono utilizzati:
– le fatture elettroniche emesse e ricevute;
– i corrispettivi telematici;
– le comunicazioni delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE).
Se, sulla base di tali informazioni, l’imposta può essere determinata in modo attendibile, il Fisco procede alla quantificazione dell’IVA dovuta e alla relativa comunicazione al contribuente.
Comunicazione bonaria e possibilità di regolarizzazione
L’esito della liquidazione viene trasmesso tramite una comunicazione bonaria, con l’indicazione dell’imposta dovuta, degli interessi e della sanzione per omessa dichiarazione.
La sanzione ordinaria è pari al 120% dell’imposta dovuta, calcolata al netto di eventuali versamenti già effettuati. Tuttavia, al contribuente è concessa una finestra di 60 giorni per regolarizzare la posizione. In caso di pagamento entro tale termine, la sanzione è ridotta a un terzo, attestandosi quindi al 40%.
Questa impostazione rafforza la logica collaborativa dello strumento, pur mantenendo un impianto sanzionatorio significativo in caso di mancata adesione.
Limiti operativi della procedura
La liquidazione automatica presenta alcuni limiti rilevanti per il contribuente. In particolare:
– non è ammessa la compensazione con eventuali crediti fiscali;
– non vengono riconosciuti crediti IVA, né quelli maturati nell’anno né quelli risultanti dall’annualità precedente;
– in caso di mancato pagamento, gli importi vengono iscritti a ruolo con applicazione delle sanzioni in misura piena e degli interessi dovuti.
Si tratta di aspetti che rendono la procedura particolarmente onerosa per chi non interviene tempestivamente.
Termini di intervento dell’Amministrazione finanziaria
Il nuovo articolo 54-bis.1 prevede un termine di intervento ampio. La liquidazione dell’IVA può infatti essere notificata entro il 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto essere presentata.
Questo estende in modo significativo l’orizzonte temporale entro cui l’Amministrazione può attivare la procedura, rafforzando l’efficacia del controllo sulle omissioni dichiarative.
In sintesi
La liquidazione automatica dell’IVA introdotta dalla Legge di Bilancio 2026 rappresenta un cambio di passo nel contrasto alle dichiarazioni omesse. L’utilizzo sistematico dei dati digitali già disponibili consente al Fisco di intervenire in tempi rapidi, riducendo il ricorso agli accertamenti tradizionali e spingendo il contribuente verso una regolarizzazione anticipata.