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Decreto Omnibus, più tempo per detrarre l’IVA sugli acquisti

Il Decreto Omnibus (D.Lgs. 148/2026) amplia i termini per esercitare il diritto alla detrazione dell’IVA e per registrare le fatture di acquisto, ripristinando sostanzialmente il regime precedente alle modifiche del 2017.

Il provvedimento, entrato in vigore il 12 agosto 2026, interviene sugli articoli 19 e 25 del DPR 633/1972, con l’obiettivo di ridurre il rischio di perdere il diritto alla detrazione per ritardi negli adempimenti.

Nuovi termini per la detrazione IVA

La detrazione dell’IVA sugli acquisti potrà essere esercitata, al più tardi, con la dichiarazione IVA relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto il diritto.

Ad esempio, per un acquisto effettuato nel 2026, la detrazione potrà essere esercitata, in presenza dei requisiti previsti, con la dichiarazione IVA relativa al 2028, da presentare nel 2029.

Registrazione delle fatture: cosa cambia

Il decreto amplia anche i termini per annotare le fatture e le bollette doganali nel registro degli acquisti. La registrazione potrà avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento.

Resta necessario che la fattura sia stata ricevuta e correttamente registrata prima di procedere alla detrazione.

Fatture ricevute a cavallo d’anno

Le nuove regole interessano anche le fatture relative a operazioni effettuate a fine anno, ma ricevute nell’anno successivo.

Ad esempio, una fattura per un acquisto di dicembre 2026, ricevuta a gennaio 2027, non può essere inclusa nella liquidazione IVA di dicembre. Se ricorrono le condizioni previste, è tuttavia possibile valutare la registrazione in un apposito sezionale e la detrazione nella dichiarazione annuale relativa al 2026. In alternativa, l’IVA potrà essere detratta nel 2027, secondo le regole ordinarie.

Decorrenza: attenzione alle fatture precedenti

Restano da chiarire alcuni aspetti relativi al regime transitorio, soprattutto per le fatture e le annualità precedenti al 12 agosto 2026 per le quali il termine di detrazione non era ancora scaduto.

In attesa di indicazioni ufficiali, è prudente valutare questi casi singolarmente, verificando la data dell’operazione, la ricezione della fattura e i termini applicabili.

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