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Crediti d’imposta e lavoro autonomo: le nuove regole per i professionisti

Il Decreto Omnibus chiarisce come tassare i crediti che entrano nella sfera del professionista. Ecco cosa cambia, soprattutto per chi ha incassato bonus edilizi.

Il vuoto normativo che è stato colmato

Il reddito di lavoro autonomo si calcola come differenza tra compensi percepiti e spese sostenute nel periodo d’imposta, secondo il principio di cassa, oggi affiancato dal principio di onnicomprensività introdotto dalla Riforma (D.Lgs. 192/2024). Mancava però una disciplina per i crediti d’imposta, in particolare bonus edilizi e Superbonus. L’Agenzia delle Entrate aveva modificato la propria posizione in base all’anno di acquisizione del credito, tenendo conto che solo dal 2024 vale l’onnicomprensività.

Ora l’art. 3, comma 1, del D.Lgs. 148/2026 interviene con due nuovi commi nell’art. 54 del TUIR.

Due casi, due trattamenti

1. Crediti acquistati da terzi

Il comma 3-quater qualifica come reddito di lavoro autonomo il differenziale positivo derivante dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli previsti dall’art. 121, comma 2, del D.L. 34/2020. In caso di compensazione, il differenziale si calcola sulla parte del costo proporzionale alle somme compensate nel periodo. Il comma 3-quinquies sottopone questo differenziale a imposta sostitutiva del 26%.

2. Crediti ricevuti come pagamento della parcella

Qui resta la tassazione ordinaria IRPEF. Il credito concorre al reddito solo per la quota effettivamente compensata in ciascun periodo d’imposta, non tutto in una volta.

In sintesi per il professionista
Origine del creditoTassazioneQuando concorre al reddito
Acquistato da terziImposta sostitutiva 26% sul differenzialeAlla cessione o compensazione
Ricevuto come compensoIRPEF ordinariaSolo per la quota compensata nel periodo
Cosa fare

Se sei un professionista con crediti in portafoglio, verifica da quale canale provengono: la distinzione tra acquisto e pagamento della parcella determina il regime applicabile. Un confronto con il commercialista è consigliabile prima di cedere o compensare.

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