Dal periodo d’imposta 2026 cambiano nuovamente le regole fiscali per le auto aziendali concesse ai dipendenti in uso promiscuo, cioè per esigenze lavorative e personali. Il D.Lgs. 7 agosto 2026, n. 148 modifica l’articolo 51 del TUIR e introduce nuove disposizioni sul calcolo del fringe benefit, con effetti retroattivi dal 1° gennaio 2026.
Il valore imponibile continua a essere determinato sulla base delle tabelle ACI, applicando una percentuale che varia in funzione dell’alimentazione del veicolo. Sono inoltre previste due maggiorazioni: una del 50% per i veicoli che superano la soglia di anzianità indicata dalla norma e una del 5% per determinati optional non inclusi nelle tabelle ACI.
Le novità richiedono alle aziende di verificare i valori già inseriti nelle buste paga del 2026 e di valutare gli eventuali conguagli fiscali e contributivi.
Fringe benefit auto: le percentuali applicabili nel 2026
Il sistema ordinario continua a utilizzare una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri annui e il costo chilometrico indicato nelle tabelle ACI, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.
Le percentuali sono le seguenti:
10% per le auto esclusivamente elettriche;
20% per le auto ibride plug-in;
50% per gli altri veicoli, tra cui benzina, diesel, GPL, metano, mild hybrid e full hybrid.
Per alcuni veicoli che rientrano nel regime transitorio continuano invece ad applicarsi le percentuali legate alle emissioni di CO₂: 25%, 30%, 50% o 60%, a seconda della fascia emissiva.
Maggiorazione del 50% per le auto più anziane
Una delle principali novità riguarda i veicoli che superano il periodo di anzianità stabilito dalla norma.
Il valore del fringe benefit viene aumentato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. La maggiorazione si applica sia alle auto soggette al regime ordinario sia a quelle che rientrano nel regime transitorio basato sulle emissioni.
Per esempio, per un veicolo immatricolato nel 2020, l’incremento opera dal 1° gennaio 2026. Per un’auto immatricolata nel 2024, la maggiorazione scatterà dal 1° gennaio 2030.
La data di immatricolazione, quindi, non determina più da sola il regime fiscale applicabile, ma resta importante per verificare quando scatta l’aumento legato all’anzianità.
Optional non inclusi nelle tabelle ACI: aumento del 5%
Il decreto introduce anche una maggiorazione del 5% per gli accessori e gli allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI, quando non sono stati acquistati direttamente dal dipendente.
La maggiorazione è forfetaria e non dipende dal numero di optional presenti: è sufficiente la presenza di un accessorio rilevante per determinare l’incremento previsto dalla norma.
Occorre distinguere gli accessori acquistati direttamente dal lavoratore da quelli sostenuti dall’azienda. Inoltre, le somme trattenute al dipendente continuano a ridurre il valore imponibile secondo le regole applicabili.
Quando ricorrono entrambe le condizioni, le maggiorazioni si cumulano: il valore viene aumentato prima del 50% per l’anzianità e ulteriormente del 5% per gli optional rilevanti.
Come si calcola il fringe benefit auto nel 2026
In termini generali, il calcolo parte dal costo chilometrico ACI moltiplicato per 15.000 chilometri e per la percentuale applicabile al veicolo. Dal valore ottenuto si sottraggono le somme eventualmente trattenute al dipendente; successivamente si applicano le maggiorazioni previste, quando dovute.
La formula indicativa è:
(Costo chilometrico ACI × 15.000 × percentuale applicabile − somme trattenute) × maggiorazioni previste.
Per effettuare il calcolo corretto è necessario individuare il regime applicabile al singolo veicolo, verificare la sua anzianità e accertare la presenza di optional extra-tabellari.
Regime transitorio: quali auto mantengono le vecchie percentuali
Il D.Lgs. 148/2026 interviene anche sul regime transitorio previsto dalla legge n. 207/2024.
Continuano ad applicare il criterio basato sulle emissioni di CO₂:
i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024;
i veicoli ordinati entro il 31 dicembre 2024 e concessi ai dipendenti nel corso del 2025, indipendentemente dalla data di consegna.
Per quest’ultimo gruppo viene superato il precedente limite del 30 giugno 2025. La modifica interessa, in particolare, le aziende che hanno ricevuto in ritardo veicoli ordinati entro la fine del 2024.
Il decreto chiarisce inoltre che il regime transitorio segue il veicolo e non il singolo dipendente. Di conseguenza, la riassegnazione dell’auto a un altro lavoratore non comporta automaticamente la perdita del trattamento previsto. Anche la proroga di un contratto in essere, in assenza di variazioni rilevanti, non costituisce una nuova assegnazione.
Decorrenza delle novità e conguaglio in busta paga
Le nuove disposizioni si applicano dal periodo d’imposta 2026, anche se sono entrate in vigore il 12 agosto 2026.
Le aziende devono quindi verificare i fringe benefit già calcolati e tassati nei cedolini dei mesi precedenti. Se i criteri utilizzati non coincidono con quelli previsti dalla nuova disciplina, sarà necessario valutare il riallineamento in sede di conguaglio fiscale e contributivo di fine anno.
L’attività può richiedere il recupero di informazioni conservate nei contratti di noleggio, negli ordini di acquisto e nella documentazione relativa agli allestimenti. Per questo è opportuno avviare per tempo la verifica, soprattutto in presenza di flotte aziendali numerose.
Come devono organizzarsi le aziende
Per applicare correttamente le nuove regole è utile predisporre una ricognizione del parco auto che includa:
data dell’ordine e della prima immatricolazione;
data di concessione e consegna del veicolo al dipendente;
alimentazione e, per le auto in regime transitorio, fascia di emissioni di CO₂;
presenza di optional non inclusi nelle tabelle ACI e soggetto che ne ha sostenuto il costo;
somme trattenute al dipendente;
valori già assoggettati a imposizione nel corso del 2026.
I dati raccolti consentono di individuare il regime corretto, calcolare le eventuali maggiorazioni e aggiornare le procedure paghe.