Con la riforma Cartabia, il principio di chiarezza e sinteticità degli atti processuali è diventato un criterio operativo vincolante anche sotto il profilo economico. A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 802/2026, che ha sanzionato un ricorso eccessivamente prolisso attraverso la liquidazione delle spese processuali ai valori massimi.
La normativa di riferimento è l’articolo 121 del Codice di procedura civile, come modificato dal d.lgs. 149/2022, che impone che tutti gli atti del processo siano redatti in modo chiaro e sintetico. Tale principio è stato ulteriormente specificato dal decreto del Ministero della Giustizia n. 110/2023, adottato in attuazione della riforma Cartabia, che ha introdotto limiti dimensionali precisi per gli atti processuali.
In particolare, per gli atti introduttivi – inclusi i ricorsi per Cassazione – il limite massimo è fissato in 80.000 caratteri, pari a circa 40 pagine nel formato standard indicato dal decreto. Il rispetto di tali limiti deve essere valutato in relazione alla tipologia, al valore e alla complessità della controversia, al numero delle parti e alla natura degli interessi coinvolti. È possibile derogare ai limiti solo motivando espressamente le ragioni della maggiore estensione dell’atto.
La violazione dei limiti dimensionali non comporta automaticamente l’invalidità dell’atto. Tuttavia, come previsto dall’articolo 46 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, il giudice può tenerne conto nella determinazione delle spese processuali. Proprio questo è avvenuto nel caso esaminato dalla Cassazione, dove un ricorso di oltre 120 pagine, privo di adeguata motivazione della deroga, ha giustificato la liquidazione delle spese ai massimi parametri.
La Corte ha chiarito che solo quando la prolissità compromette la comprensibilità dell’atto può determinarsi l’inammissibilità del ricorso. Negli altri casi, la sanzione opera sul piano economico, come strumento di disincentivo a comportamenti processuali non collaborativi.
Il messaggio per professionisti e difensori è chiaro: nel nuovo assetto processuale, la lunghezza eccessiva degli atti non è più neutra. La sintesi diventa non solo un requisito di buona tecnica difensiva, ma anche un fattore che incide direttamente sul rischio economico del giudizio