Il principio della giusta causa
Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, anche la sottrazione di beni di modico valore può integrare la giusta causa di licenziamento per furto in azienda.
Non conta il valore economico dell’oggetto, ma la gravità del comportamento e la lesione del vincolo fiduciario tra datore e dipendente (Cass. 8154/2025; 18184/2017).
Il rilievo disciplinare
Ai fini disciplinari non è necessario che la condotta costituisca un reato penalmente rilevante.
Ciò che rileva è l’idoneità del gesto a minare la fiducia del datore di lavoro e a compromettere l’esecuzione diligente del contratto (Cass. 24014/2017; 8918/2024).
Autonomia tra sede penale e civile
Un’eventuale archiviazione per “particolare tenuità del fatto” (art. 131-bis c.p.p.) non incide sulla valutazione in sede civile: il giudice del lavoro deve verificare se il comportamento, anche isolato, renda impossibile la prosecuzione del rapporto fiduciario.
La valutazione del giudice
La legittimità del licenziamento per furto in azienda dipende dalla gravità concreta della condotta, dalle mansioni svolte, dall’intenzionalità e dai precedenti disciplinari (Cass. 27353/2023).
Il datore non deve attendere la sentenza penale: il semplice venir meno della fiducia giustifica il recesso immediato.