La Corte di Cassazione torna a pronunciarsi sul delicato rapporto tra assenza per malattia e svolgimento di attività extra-lavorative, confermando un principio ormai consolidato: non ogni attività svolta durante la malattia giustifica il licenziamento del dipendente.
Con l’Ordinanza n. 13727/2026, i giudici hanno ribadito che il datore di lavoro deve dimostrare concretamente che il comportamento del lavoratore sia incompatibile con lo stato di malattia o tale da compromettere il processo di guarigione.
Il caso: licenziata durante la malattia per attività associative
La vicenda nasce dal licenziamento disciplinare di una dipendente di una cooperativa sociale, accusata di aver svolto attività presso un’associazione socio-culturale durante un periodo di assenza per malattia.
Secondo il datore di lavoro, tale comportamento rappresentava una violazione degli obblighi contrattuali e del rapporto fiduciario. Tuttavia, la decisione è stata contestata dalla lavoratrice e successivamente esaminata dai giudici.
La decisione della Corte d’Appello
La Corte d’Appello di Milano ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ribaltando la precedente decisione di primo grado.
Dall’istruttoria è infatti emerso che la dipendente aveva partecipato soltanto a iniziative sporadiche e di limitata entità, consistenti principalmente nella realizzazione di brevi interviste amatoriali su temi di interesse pubblico.
I giudici hanno evidenziato che tali attività:
- non potevano essere considerate una vera attività lavorativa;
- erano occasionali e prive di carattere professionale;
- non risultavano incompatibili con le condizioni di salute della lavoratrice.
Anzi, la consulenza tecnica d’ufficio ha rilevato che tali iniziative potevano persino contribuire positivamente al benessere psicologico della dipendente, senza interferire con il percorso di guarigione.
Il principio confermato dalla Cassazione
La Corte di Cassazione ha confermato integralmente la decisione della Corte d’Appello, richiamando un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato.
Secondo i giudici, durante il periodo di malattia il lavoratore non è soggetto a un divieto assoluto di svolgere attività esterne.
L’attività svolta durante l’assenza assume rilevanza disciplinare soltanto quando:
- lascia presumere una simulazione dello stato di malattia;
- può ritardare, ostacolare o compromettere il recupero della salute;
- risulta incompatibile con le limitazioni derivanti dalla patologia dichiarata.
In assenza di tali circostanze, il licenziamento non può essere considerato legittimo.
L’onere della prova spetta al datore di lavoro
Uno degli aspetti più importanti evidenziati dall’ordinanza riguarda l’onere della prova.
La Cassazione ribadisce che è il datore di lavoro a dover dimostrare:
- l’eventuale simulazione della malattia;
- la natura pregiudizievole dell’attività svolta dal dipendente;
- il concreto o potenziale rallentamento del processo di guarigione.
Non spetta invece al lavoratore provare preventivamente che le proprie attività siano compatibili con il proprio stato di salute.
Obblighi del lavoratore durante la malattia
La sentenza conferma che, anche durante l’assenza per malattia, il dipendente resta tenuto al rispetto degli obblighi di correttezza, diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro.
Tali obblighi, tuttavia, non si traducono in un divieto generalizzato di svolgere qualsiasi attività esterna.
Ciò che viene sanzionato è esclusivamente il comportamento fraudolento o quello che possa compromettere il recupero delle condizioni di salute.
Cosa cambia per aziende e lavoratori
L’Ordinanza n. 13727/2026 rappresenta un importante chiarimento per imprese e dipendenti.
Per i lavoratori viene confermata la possibilità di svolgere attività compatibili con il proprio stato di salute anche durante la malattia.
Per i datori di lavoro, invece, la decisione ribadisce la necessità di raccogliere prove concrete prima di procedere con un licenziamento disciplinare fondato su attività svolte durante il periodo di assenza.
La conclusione della Cassazione è netta: il licenziamento è legittimo solo quando sia dimostrato un abuso della malattia o un’effettiva compromissione della guarigione. In mancanza di tali elementi prevale la tutela del lavoratore, con conseguente diritto all’indennizzo previsto dalla legge.