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Bonus formazione giovani agricoltori: come ottenere il credito d’imposta

La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha introdotto un bonus destinato alla formazione dei giovani agricoltori, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore e sostenere la formazione.

A chi è rivolto

Possono accedere al bonus:

  • imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 41 anni compiuti al momento della spesa
  • attività avviate a partire dal 1° gennaio 2021
  • soggetti con codice ATECO che inizia con “01”, quindi appartenenti al comparto agricolo
Spese ammissibili

Sono riconosciute le seguenti tipologie di costi sostenuti nel 2024:

  • corsi di formazione, seminari, conferenze e sessioni di coaching sul tema della gestione dell’azienda agricola, purché svolti da enti accreditati o università pubbliche
  • spese di viaggio e soggiorno connesse, fino al 50% dell’ammontare delle spese ammissibili

L’IVA è ammissibile solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile. I pagamenti devono essere tracciabili ed effettuati tramite conto corrente intestato al beneficiario, riconducibili a fatture o ricevute.

Importo del credito

Il credito d’imposta copre l’80% delle spese documentate, fino a un massimale di 2.500 euro per beneficiario. Per il 2025 è stato previsto un plafond complessivo di 2 milioni di euro.

Periodo di presentazione della domanda

La richiesta deve essere trasmessa via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 25 agosto al 24 settembre 2025. Durante lo stesso periodo è possibile inviare anche comunicazioni sostitutive o rinunce integrali.

Modalità di trasmissione

L’invio deve avvenire attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che attesta la corretta ricezione o lo scarto della domanda con le relative motivazioni.

Utilizzo del credito d’imposta

Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica. Deve essere impiegato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un codice tributo specifico verrà reso noto con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi differenti o non determinino un doppio finanziamento, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.

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