La Legge n. 36 del 15 marzo 2024 ha introdotto un bonus destinato alla formazione dei giovani agricoltori, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale nel settore e sostenere la formazione.
A chi è rivolto
Possono accedere al bonus:
- imprenditori agricoli con età compresa tra 18 e 41 anni compiuti al momento della spesa
- attività avviate a partire dal 1° gennaio 2021
- soggetti con codice ATECO che inizia con “01”, quindi appartenenti al comparto agricolo
Spese ammissibili
Sono riconosciute le seguenti tipologie di costi sostenuti nel 2024:
- corsi di formazione, seminari, conferenze e sessioni di coaching sul tema della gestione dell’azienda agricola, purché svolti da enti accreditati o università pubbliche
- spese di viaggio e soggiorno connesse, fino al 50% dell’ammontare delle spese ammissibili
L’IVA è ammissibile solo se rappresenta un costo effettivo non recuperabile. I pagamenti devono essere tracciabili ed effettuati tramite conto corrente intestato al beneficiario, riconducibili a fatture o ricevute.
Importo del credito
Il credito d’imposta copre l’80% delle spese documentate, fino a un massimale di 2.500 euro per beneficiario. Per il 2025 è stato previsto un plafond complessivo di 2 milioni di euro.
Periodo di presentazione della domanda
La richiesta deve essere trasmessa via telematica all’Agenzia delle Entrate dal 25 agosto al 24 settembre 2025. Durante lo stesso periodo è possibile inviare anche comunicazioni sostitutive o rinunce integrali.
Modalità di trasmissione
L’invio deve avvenire attraverso il software messo a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Il sistema rilascia una ricevuta entro cinque giorni, che attesta la corretta ricezione o lo scarto della domanda con le relative motivazioni.
Utilizzo del credito d’imposta
Il bonus è utilizzabile in compensazione tramite modello F24, esclusivamente in modalità telematica. Deve essere impiegato entro il secondo periodo d’imposta successivo a quello in cui le spese sono state sostenute. Un codice tributo specifico verrà reso noto con una successiva risoluzione dell’Agenzia delle Entrate. Il credito è cumulabile con altri aiuti di Stato, purché riguardino costi differenti o non determinino un doppio finanziamento, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa.