L’infortunio sul lavoro si verifica quando il lavoratore subisce una lesione durante l’attività professionale, con conseguente perdita, anche parziale, della capacità lavorativa o, nei casi più gravi, la morte. È necessario che sussista un nesso causale tra il rischio professionale e il danno.
La responsabilità datoriale
La Corte di Cassazione ha ribadito che il datore di lavoro è responsabile dell’infortunio occorso al dipendente:
- sia quando omette di adottare le misure di sicurezza previste dalla normativa;
- sia quando, pur predisponendole, non vigila sul loro effettivo rispetto (Cass. n. 2209/2016).
Questa responsabilità impone di prevedere e prevenire anche i comportamenti negligenti o imprudenti dei lavoratori, mediante misure di prevenzione e vigilanza adeguate.
L’obbligo di tutela, sancito dall’art. 2087 c.c., è violato anche se le misure adottate risultano inadeguate rispetto ai rischi prevedibili.
Orientamenti recenti
Le pronunce più recenti (Cass. n. 12326/2024 e ord. n. 25597/2021) hanno confermato che il datore resta responsabile anche in caso di condotta imprudente del dipendente, poiché tale comportamento non interrompe il nesso causale con l’omissione datoriale.
Solo una condotta abnorme, inopinabile ed esorbitante del lavoratore — il cosiddetto rischio elettivo — può escludere la responsabilità del datore.
Natura contrattuale della responsabilità
Con l’ordinanza n. 26021 del 24 settembre 2025, la Cassazione ha chiarito che la responsabilità ex art. 2087 c.c. ha natura contrattuale.
Spetta al lavoratore provare il danno e il nesso causale con l’attività, mentre il datore deve dimostrare di aver adottato tutte le misure di prevenzione e vigilanza necessarie, inclusi i dispositivi di protezione individuale.