La Circolare INPS n. 82 del 29 luglio 2026 definisce le modalità di applicazione dell’esonero contributivo previsto per i datori di lavoro privati che assumono, a partire dal 1° gennaio 2026, donne madri di almeno tre figli che risultano prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
La misura punta a favorire l’inserimento e il reinserimento lavorativo delle madri con figli minori, attraverso una significativa riduzione del costo contributivo sostenuto dal datore di lavoro.
A quanto ammonta l’agevolazione?
L’incentivo consiste in un esonero del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
L’agevolazione è riconosciuta nel limite massimo di 8.000 euro all’anno, corrispondenti a 666,66 euro mensili. In presenza di rapporti di lavoro a tempo parziale o instaurati per periodi inferiori al mese, il massimale viene opportunamente riparametrato.
Quali requisiti deve possedere la lavoratrice?
Per poter accedere all’incentivo, al momento dell’assunzione la lavoratrice deve:
- essere madre di almeno tre figli minori di 18 anni;
- risultare priva di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi.
Il requisito relativo alla mancanza di un’occupazione viene considerato rispettato anche nel caso di lavoratrici che abbiano svolto attività autonoma o parasubordinata, purché abbiano percepito redditi inferiori alle soglie stabilite dalla normativa vigente.
Quali datori di lavoro possono utilizzare l’incentivo?
L’esonero è rivolto alla generalità dei datori di lavoro privati, compresi quelli operanti nel settore agricolo.
Sono invece escluse le Pubbliche Amministrazioni.
Quali contratti sono agevolati?
L’incentivo può essere utilizzato in relazione a:
- assunzioni a tempo determinato, comprese quelle effettuate tramite somministrazione;
- assunzioni a tempo indeterminato;
- trasformazioni di un contratto a tempo determinato in un rapporto a tempo indeterminato, quando il rapporto originario beneficiava già dell’agevolazione.
Sono invece esclusi dal beneficio:
- i rapporti di lavoro domestico;
- i contratti di apprendistato;
- il lavoro intermittente o a chiamata.
Quanto dura l’esonero?
La durata varia in funzione della tipologia di rapporto instaurato:
| Tipologia di rapporto | Durata dell’agevolazione |
|---|---|
| Assunzione a tempo determinato | 12 mesi |
| Trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato | 18 mesi complessivi, se il contratto a termine era già agevolato |
| Assunzione diretta a tempo indeterminato | 24 mesi |
Quali sono le condizioni per ottenere il beneficio?
Per usufruire dell’esonero, il datore di lavoro deve rispettare le condizioni previste dalla normativa in materia di incentivi all’occupazione.
In particolare, è necessario:
- essere in possesso di un DURC regolare;
- rispettare la normativa in materia di lavoro e i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (CCNL) applicabili;
- rispettare le condizioni generali previste per la fruizione degli incentivi, comprese quelle relative agli obblighi di assunzione e al diritto di precedenza.
L’esonero è cumulabile con altri incentivi?
La misura non è cumulabile con altri esoneri contributivi riferiti alla medesima lavoratrice. Tra le agevolazioni non cumulabili rientrano, ad esempio, l’incentivo per l’assunzione di donne, la Decontribuzione Sud, l’incentivo per l’assunzione di persone con disabilità e l’incentivo NASpI.
L’esonero risulta invece compatibile con la super deduzione del costo del lavoro e con il bonus collegato alla certificazione della parità di genere.
Come presentare la domanda?
La richiesta di accesso all’agevolazione deve essere trasmessa all’INPS attraverso il modulo telematico ELM3, disponibile nel Portale delle Agevolazioni.
L’Istituto procede alla verifica della sussistenza dei requisiti e della disponibilità delle risorse. Una volta autorizzato, il beneficio viene utilizzato dal datore di lavoro mediante conguaglio nei flussi UniEmens